Supplenti con part time possono svolgere altre attività ma senza che ci sia conflitto di interessi

Gilda Venezia

Il docente che riceve un incarico dall’ufficio scolastico provinciale o dal dirigente scolastico potrebbe chiedere il part time per svolgere un’altra attività compatibile con la docenza e che non generi con l’Amministrazione un conflitto di interesse.

Normativa part time docenti

L’art. 25, comma 6, e l’art. 39, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009, rappresentano l’asse portante della normativa per i rapporti di lavoro part time dei docenti.

Il suddetto art. 25 dispone che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, mentre l’art. 39 specifica che l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Chi chiede part time per potere svolgere un’altra attività, lo può fare se questa attività non è incompatibile con la funzione docente e se non è un’attività riferita alla pubblica amministrazione.

Anche per il personale della scuola vige la regola generale dell’incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato e l’esercizio di attività extra istituzionale. Il riferimento normativo è al comma 10 dell’art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957.

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest’ultimo è chiamato a verificare che l’incarico svolto dal suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un’autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001).
A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi.

Dirigente nega part time

Esistono dei casi, per la verità pochi, in cui il dirigente scolastico non concede il part time del 50% al docente supplente che vorrebbe continuare a svolgere la sua attività commerciale che non crea nessun conflitto di interessi con l’incarico di insegnante. Siccome l’essere proprietario di un negozio non rappresenta uno specifico caso di incompatibilità assoluta per un insegnante che si trovi in condizione di part time, non si comprende il motivo ostativo che impedisce al Ds, in mancanza di conflitto di interessi, di concedere il part time al docente supplente.

 

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Supplenti con part time possono svolgere altre attività ma senza che ci sia conflitto di interessi ultima modifica: 2021-09-16T04:56:06+02:00 da
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