Supplenza su altra classe di concorso o grado di istruzione: per i docenti di ruolo è davvero una soluzione?

Gilda Venezia

di Roberta Granata, La Voce della scuola, 6.8.2024.Gilda Venezia

Come è noto, la disciplina che riguarda l’accettazione di supplenze con incarico al 30.06 o al 31.08 da parte dei docenti di ruolo su altro grado o altra cdc  è dettata dall’art. 47 del CCNL 2019/21. L’accordo pattizio ha così  rinnovato il precedente art. 36 del CCNL 2007 in due parti:

  • la possibilità di accettare supplenze anche per altra tipologia di posto (ad esempio su sostegno);
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  • la supplenza deve essere su posto intero (ma sarà poi possibile richiedere un part-time verticale o orizzontale).

Nello specifico:

  • il docente di ruolo potrà, a partire dal 2024-25, accettare supplenze solo su posto intero al 31/08 o al 30/06;
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  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;

Ma dal punto di vista dell’inquadramento, quali saranno le condizioni di chi intende avvalersi di questa possibilità?

Il docente di ruolo, che accetta supplenza annuale da gps o gi anche per gli anni successivi al primo, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede ;

Inoltre, con la supplenza si viene a determinare l’applicazione della  disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, per esempio per  ferie o malattia, disciplina che, come è noto, differisce dal personale assunto a tempo indeterminato. Ad esempio, un docente in ruolo su primaria che accetta una supplenza al 30 giugno sulla cdc A022, torna ad avere le stesse prerogative del docente precario per quanto riguarda il  trattamento .

Tecnicamente, infatti, accettare una  supplenza comporta in ogni caso un periodo di aspettativa dal ruolo che non viene retribuita e che  non sarà inferiore alla durata dell’incarico di supplenza .

Allo stesso modo, le annualità svolte con questa formula non concorrono ad esaurire il vincolo triennale e non sono utili al punteggio di continuità  per determinare l’anzianità di servizio.

Da ciò si evince che l’ istituto espresso dall’art. 47 del nuovo CCNL 2019-21, (che a molti insegnanti con sede di titolarità lontana dalla propria residenza appare come un ‘ancora di salvezza)  deve essere utilizzato nella consapevolezza che esistono conseguenze negative, anche se non immediatamente percepibili, rispetto a questo tipo di scelta.

 

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Supplenza su altra classe di concorso o grado di istruzione: per i docenti di ruolo è davvero una soluzione? ultima modifica: 2024-08-07T05:34:28+02:00 da
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