di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 24.9.2018
– Dal 21 settembre è scattata la prenotazione massiva delle graduatorie di istituto di II e III fascia del personale docente per quanto riguarda le supplenze dell’anno scolastico 2018/19.
Pertanto, le segreterie dovranno scorrere le graduatorie per la nomina dei docenti.
Le uniche vere novità riguardano le graduatorie di seconda fascia, in quanto c’è stata l’apertura degli elenchi aggiuntivi che comprendono i candidati che hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno tra il 1° febbraio e il 1° agosto 2018.
Se non dovessero esserci cambiamenti, tutto resterà tale e quale e i contratti già in essere resteranno attivi. In caso contrario si dovranno rifare le nomine.
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Supplenze: la circolare Miur 2018/2019
la circolare annuale delle supplenze ricalca quasi esclusivamente quella degli anni passati, seppur con qualche novità:
- nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.
- nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.
- e’ stato introdotto un nuovo paragrafo (“diplomati magistrali – scuola primaria e dell’infanzia) che illustra l’applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto “dignita’” relativamente all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in gae con riserva. Viene precisato che i contratti conferiti fino al 30/06 saranno validi fino al termine apposto (30/06).
- nel paragrafo “disposizioni comuni” l’amministrazione dà notizia dell’abrogazione del comma 131 della L.107/2015 che impediva il conferimento di supplenze annuali al personale già destinatario di supplenze annuali per oltre 36 mesi su posto vacante.
Viene inoltre precisato che i contratti di supplenza non possono piu’ essere conferiti fino all’avente diritto in applicazione dell’art.41 CCNL.Viene reintrodotta la precisazione di quanto disposto dagli artt.40 e 60 del CCNL 26/11/2007 (7 giorni prima e 7 giorni dopo, domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero) e si precisa infine che nel caso di completamento dell’orario settimanale si ha diritto al pagamento della domenica.
Per quanto riguarda il part time, è imminente la pubblicazione da parte del MIUR di una FAQ in cui si precisa che il destinatario di un contratto FIT può richiedere il part-time all’atto della sottoscrizione del contratto stesso: per la valutazione dell’anno FIT i giorni di servizio obbligatori saranno ridotti proporzionalmente, come già precisato per il superamento dell’anno di prova dalla nota 36167 del 2015.
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