Supplenze, controlli tempestivi sui punteggi assicurano graduatorie “pulite”. Le modalità

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 9.12.2020.

Gilda Venezia

Supplenze: approfittiamo della pubblicazione di una nota informativa da parte dell’Ufficio Scolastico di Trapani per precisare le modalità con cui le segreterie devono procedere per la verifica dei punteggi delle GPS, che devono essere ultimati, scrive l’Ufficio, con la massima tempestività.

In particolare l’Ufficio Scolastico specifica che:

  • è necessario che le attività di verifica vengano svolte su tutte le graduatorie per ciascuna classe di concorso in cui il docente nominato risulta essere inserito e non solamente sulla quella di nomina;
  • è indispensabile riportare a sistema la convalida o la rettifica del punteggio secondo la procedura prevista dal Manuale Operativo SIDI, affinché l’Ufficio provinciale possa procedere alla convalida della domanda;
  • inserire il punteggio confermato o rettificato nella colonna “punteggio di verifica” e portare la domanda in stato “verificata”.
  • è opportuno che vengano verificati con particolare attenzione i punteggi dei docenti che hanno inserito all’interno della domanda la spunta relativa al “servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali”. E’ emerso, infatti, che, al momento della validazione delle domande tale opzione non era evidenziata a sistema, pertanto in sede di prima verifica potrebbe essere stato erroneamente corretto il punteggio tenendo conto solo dei giorni di servizio effettivamente prestati.
  • si invita a prestare attenzione alla valutazione dei servizi aspecifici contemporanei: l’O.M. 60/20, diversamente dalla regolamentazione previgente, non prevede, infatti, alcun divieto di cumulabilità dei suddetti servizi, fatto salvo il rispetto del limite complessivo dei 12 punti (art. 15 comma 1).

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

La circolare

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Supplenze, controlli tempestivi sui punteggi assicurano graduatorie “pulite”. Le modalità ultima modifica: 2020-12-10T03:59:07+01:00 da
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