di Lucrezia Di Dio, Orizzonte Scuola 16.9.2015.
Quali sono le procedure che bisogna seguire nella nomina di supplenti quando il numero di docenti presenti nelle graduatorie di istituto non sono sufficienti?
Il regolamento delle supplenze che disciplina la stipula dei contratti a tempo determinato nelle scuole è il Decreto Ministeriale numero 131 del 2007 prevede che, qualora il numero di docenti presenti nelle graduatorie di III fascia non siano sufficienti a coprire i posti vacanti, si devono costituire graduatorie di istituto suddivise in 3 fasce. Nelle prime due fasce rientreranno i docenti abilitati all’insegnamento (nella prima fascia saranno compresi i docenti inseriti anche nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) mentre nella terza fascia saranno presenti gli aspiranti docenti privi di abilitazione ma in possesso del titolo di studio che permetta loro l’accesso alle supplenze.
In caso di esaurimento anche delle graduatorie di circolo e di istituto il dirigente scolastico dovrà provvedere al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti, attingendo dal più vicino al più lontano. Molto spesso, per alcune classi di concorso le graduatorie si esauriscono per mancanza di aspiranti in possesso del titolo richiesto; in quel caso, se si esauriscono anche le graduatorie degli istituti delle vicinanze si può attingere alla graduatorie di altre scuole della provincia. In alcuni casi, come ad esempio per le supplenze per l’insegnamento di sostegno agli alunni disabili, è previsto anche di assegnare supplenze sulle domande di “messa a disposizione” che andranno anch’esse graduate ed utilizzate soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto di tutte le scuole della provincia.
Questa procedura, ovviamente, può essere utilizzata per tutte le altre classi di concorso utilizzando nell’ordine:
- graduatorie di III fascia
- graduatorie di istituto
- graduatorie degli aspiranti con titolo degli istituti vicini
- graduatorie degli aspiranti con titolo della stessa provincia
- graduatorie stilate in base alla domanda di messa a disposizione di aspiranti con titolo non specifico ma comunque in possesso di un titolo per l’insegnamento (si possono considerare gli aspiranti in possesso di titolo per materie affini).