Supplenze: cosa succede se non indico tutte le sedi/insegnamenti della provincia?

Gilda Venezia Obiettivo scuola,  15.8.2021.

Gilda Venezia

Dal 10 fino al 21 agosto è possibile presentare domanda per manifestare la propria disponibilità al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

CONVOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Nel caso in cui il candidato voglia indicare preferenze per più classi di concorso, potrà indicare la stessa scuola con riferimento a insegnamenti differenti, specificando per ciascuno di essi la disponibilità agli spezzoni, alle cattedre al 30 giugno/31 agosto, al completamento, alle COE, ecc.

GRADUATORIE PROVINCIALI

Occorre innanzitutto ricordare che si tratta di convocazioni da graduatorie provinciali (GAE e GPS). Diversamente dalle graduatorie d’istituto, per le quali il candidato ha scelto all’atto dell’iscrizione 20 scuole, per le convocazioni da graduatorie provinciali l’aspirante è convocabile per tutte le scuole della provincia.
Con la suddetta domanda, da presentare entro il 21 Agosto, il candidato manifesta quindi semplicemente la disponibilità ad accettare supplenze per tutte le scuole della provincia, esprimendo un ordine di preferenza fra scuole\insegnamenti.

COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON INDICHI TUTTE LE SEDI

La Circolare Supplenze 2021\2022 precisa che:

La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Questo significa che, se il candidato non indichi alcune sedi\insegnamenti, qualora non possa essere soddisfatto su nessuna delle preferenze indicate, sarà considerato rinunciatario per le sedi\insegnamenti in cui vi era disponibilità ma che non sono state indicate tra le preferenze. Si applicherà in tal caso la sanzione prevista per la “rinuncia” dall’O.M. 60/2020 (art. 14 comma 1 lettera a). In sostanza non potrà ottenere, per quest’anno scolastico,  supplenze al 30 giugno / 31 agosto, anche se successivamente dovessero emergere nuove disponibilità e dovessero esserci nuovi turni di nomina.

Come previsto dall’O.M. 60, la sanzione riguarda solo il medesimo insegnamento.

La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

Resta in ogni caso salva la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto anche per lo stesso insegnamento.

Pertanto:

  1. Se il candidato indica tutte le scuole\insegnamenti della provincia (anche mediante l’espressione dei codici sintetici) non è in ogni caso soggetto ad alcun tipo di sanzione, anche qualora non dovesse essere soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse. In questo caso potrà eventualmente concorrere ad eventuali successivi turni di nomina da GAE/GPS, oltre che ovviamente ricevere convocazioni da graduatorie d’istituto.
  2. Se il candidato, pur non avendo indicato tutte le sedi\insegnamenti della provincia, viene comunque soddisfatto su una qualsiasi delle preferenze espresse (sedi\insegnamenti), non si applicherà nessuna sanzione.
  3. Se il candidato non indica tutte le sedi\scuole della provincia e non dovesse essere soddisfatto su una delle preferenze espresse, in presenza di disponibilità nelle preferenze (sedi\insegnamenti) non espresse, sarà considerato rinunciatario. Infatti “Ogni preferenza non espressa rappresenta una “esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile”, con la conseguente sanzione prevista dall’O.M. 60/2020 per la rinuncia.

I rinunciatari non potranno, dunque, aspirare a ulteriori nomine da GaE o GPS anche per le eventuali disponibilità sopravvenute successivamente. Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento.

[Esempio: il candidato, inserito nelle GPS nella provincia di Roma per due insegnamenti A012 e A011, manifesta la propria disponibilità per entrambi gli insegnamenti ma solo per complessive 20 scuole indicate tramite preferenza puntuale.

Il sistema verifica la disponibilità di posti nelle 20 scuole indicate. Qualora non dovesse emergere alcuna disponibilità (compatibile con il punteggio e la posizione dell’aspirante in graduatoria) e qualora invece dovesse emergere disponibilità nelle altre scuole non indicate dall’aspirante, questo verrà considerato rinunciatario per le scuole non indicate.
Immaginando che nelle scuole non indicate vi sia disponibilità sia per A012 che per A011, la sanzione si applicherebbe per entrambi gli insegnanti con conseguente impossibilità ad aspirare a ulteriori nomine da GaE o GPS anche per le eventuali disponibilità sopravvenute successivamente. Viceversa, se nelle scuole non indicate, non vi dovesse essere disponibilità (o non mi dovesse essere disponibilità per uno dei due insegnamenti), allora la sanzione per la rinuncia non si applicherebbe (o riguarderebbe solo l’insegnamento in cui vi è disponibilità).

[Esempio 2: il candidato, inserito nelle GPS nella provincia di Roma per due insegnamenti A012 e A011, manifesta la propria disponibilità per entrambi gli insegnamenti in tutta la provincia di Roma (anche attraverso l’indicazione dei codici di distretto o comune).

Il sistema verifica la disponibilità per le due classi di concorso in tutte le scuole della provincia (in ordine di preferenza e compatibilmente con il punteggio e la posizione dell’aspirante in graduatoria). Qualora non dovesse trovare disponibilità, per nessuna delle due classi di concorso, l’aspirante non verrebbe considerato rinunciatario, con la conseguenza che, in presenza disponibilità successive, potrebbe aspirare a ulteriori nomine da GaE o GPS.

MANCATA PRESA DI SERVIZIO

Cosa succede nel caso in cui il candidato intenda “rinunciare” successivamente all’assegnazione di una sede su una delle preferenze indicate?

Nel caso in cui all’aspirante venga assegnata una delle sedi indicate nell’istanza, che però l’interessato intenda successivamente “rifiutare” (perché magari l’aveva indicata tra le ultime preferenze espresse), ciò si configurerà come “mancata presa di servizio” (e non come semplice rifiuto) con la conseguente applicazione della relativa sanzione. Infatti, indicando le sedi nell’istanza, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio, prevista dall’art. 14 comma 1, punto II:

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento“.

Pertanto, la sanzione in questo caso consisterà nella perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle GAE\GPS, nonché anche sulla base delle graduatorie d’istituto, per il medesimo insegnamento. Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS.

Quest’ultimo punto merita di essere precisato: la sanzione per la mancata presa di servizio non si estende agli altri insegnamenti. Occorre però considerare che, poiché le nomine da GAE\GPS per le varie classi di concorso avverranno contestualmente, chi rinuncia successivamente all’assegnazione di una supplenza di fatto non avrà la possibilità di ottenere incarichi nemmeno su altri insegnamenti, salvo che per disponibilità che dovessero emergere successivamente e per eventuali successivi turni di nomina e in ogni caso fatta salva la possibilità di accettare supplenze da graduatorie d’istituto.

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Supplenze: cosa succede se non indico tutte le sedi/insegnamenti della provincia? ultima modifica: 2021-08-15T20:37:22+02:00 da
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