Supplenze e vacanze di Natale

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 24.11.2019

– Ecco quando spetta la conferma al docente in servizio

[e come si considerano i giorni di sospensione delle lezioni] –

Il caso del diritto alla conferma della supplenza dopo la sospensione delle lezioni. E come considerare il periodo al titolare assente.

Una dirigente scrive
Buongiorno, sono una Dirigente Scolastica di IC e pongo un quesito su una situazione che so essere abbastanza diffusa. Abbiamo una supplente su posto di sostegno . La docente titolare ha congedo parentale fino al 20 dicembre e proseguirà il congedo fino al 30 aprile, ma intende interromperlo nelle vacanze di natale.  In questo modo, però, ho “paura” che so interrompa la continuità per la supplente. Mi dicono che esiste anche la possibilità per la docente di una messa a disposizione durante il periodo delle vacanze. Dal 7 gennaio, poi, la docente riprenderà il congedo, non interrompendo così la possibilità di richiedere la stessa supplente. Mi confermate che questo potrebbe essere un modo per conciliare la decisione della titolare di interrompere il congedo e per la supplente per continuare la sua attività presso il nostro IC sugli stessi alunni? Grazie e cordiali saluti

Congedo parentale frazionato

Nel caso del congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso, per cui non si tratta di assenze che devono essere autorizzate discrezionalmente dall’amministrazione.

Per quanto riguarda le modalità di computo del congedo parentale, l’art. 12 del CCNL del 2007 prevede che i relativi periodi “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

In sostanza, in base a tale clausola contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

Conferma del supplente dopo le vacanze

L’art. 7 comma 5 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) dispone che Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Conclusioni

Il quesito posto dalla dirigente scolastica riguarda il caso molto frequente di fruizione frazionata del congedo parentale, a cavallo di un periodo di sospensione delle lezioni, che vede il docente titolare assente fino al giorno prima della sospensione delle lezioni e poi di nuovo assente a partire dal primo giorno utile di ripresa delle lezioni. Gli aspetti in questione sono due: come considerare tali giorni al titolare, ovvero se ricomprenderli o meno nel computo dei giorni effettivi di congedo parentale;  se il docente supplente che sostituisce il titolare debba o meno essere riconfermato sulla supplenza.

  • Per il primo caso secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, solo le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza (ricondotte inoltre alla stessa tipologia) vengono anch’esse considerate come assenza. Questo perché tra i due periodi non c’è stato effettiva ripresa del servizio. Tale computo è infatti previsto dalla normativa che riguarda i congedi parentali o la malattia del bambino (art 12/6 CCNL/2007), l’assenza per malattia (Ragioneria Generale dello Stato, nota n. 101446 del 17/07/1997, n. 108127 del 15/6/1999 e n. 126427 del 16 gennaio 2009), il congedo biennale (circolari INPS e Funzione Pubblica) e così via.

Pertanto tutte le norme o le circolari esplicative in argomento dispongono il computo dei giorni festivi quando questi intercorrono tra un’assenza e un’altra senza che il dipendente sia rientrato in servizio.

Diverso invece è il caso della sospensione delle lezioni.

La RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO VERCELLI/BIELLA con nota Prot. 11195/24-09-2013 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche delle Provincie di Vercelli e Biella la quale ha disposto che

Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”

Pertanto, stante a tale nota non sarebbe legittima la richiesta del Dirigente di far per forza presenziare a scuola il docente il primo giorno di sospensione delle lezioni, ai fini di una ripresa del servizio, in assenza di attività di insegnamento o di altre attività deliberate ad inizio anno ovvero funzionali all’insegnamento. Ma basterebbe, stando sempre alla nota, anche una dichiarazione da inviare alla scuola in cui il docente dichiari la volontà di interrompere il congedo e quindi da quel momento è ritenuto di fatto in servizio.

Ciò implicherebbe che un’eventuale nuova assenza a partire dalla ripresa delle lezioni, per stessa o diversa tipologia rispetto alla precedente, ripartirebbe da capo e non va sommata alla precedente.

  • Per il secondo punto non vi è assolutamente dubbio che spetti la riconferma del supplente, per continuità didattica, considerando che la titolare non effettua mai un rientro effettivo in servizio, per cui, ai sensi del comma 5 dell’art 7 del DM 131/07 sopra richiamato, il supplente rimane in servizio con conferma del contratto ma con esclusione del pagamento del periodo della sospensione delle lezioni.

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Supplenze e vacanze di Natale ultima modifica: 2019-11-24T14:08:08+01:00 da
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