Orizzonte Scuola, 4.9.2019
– Supplenze a.s. 2019/20: quando si può rinunciare ad una proposta già accettata per un’altra considerata più favorevole e quando si può rinunciare a spezzone per posto intero.
Proposta di supplenza già accettata e successiva proposta
L’art. 3, comma 5, del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Esempio
D. In quali casi è possibile rinunciare ad una supplenza fino al 30.6 per accettarne un’altra fino al 31.8?
R. Il docente che alla convocazione abbia già accettato una supplenza fino al 30.6 purché, al suo turno di nomina, non erano disponibili delle cattedre fino al 31.8, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8, per il medesimo o diverso insegnamento.
NOTA BENE
Ciò è possibile solo durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della presa di servizio.
D. È possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?
R. Non è mai consentito lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve.
Esempi:
- non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2018 ad orario intero per altra supplenza più lunga es. 2/2/2019 ad orario intero o spezzone orario;
- non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2018 con spezzone orario per altra supplenza ad orario intero.
D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
R. Sì.
È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento per medesimo o altro insegnamento.
NOTA BENE:
A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.
– Esempio: Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.
D. Ho una supplenza breve assegnata dalle GI. Sono stato convocato sempre dalle GI per una supplenza fino al termine delle lezioni o al 306 o 31/8. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
R. È sempre possibile, fino alla data del 30 aprile:
– Lasciare una supplenza breve per altra supplenza assegnata direttamente fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.
Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria della supplenza.
Esempio:
Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 21/12 per una supplenza di 4 ore fino al 30/6.
D. Ho una supplenza assegnata dalle GI al 30/6. Sono stato interpellato, sempre dalle GI, per una supplenza al 31/8. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
D. No.
Il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30/6 ad orario intero non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31/8.
L’unico caso in cui il docente può essere convocato è quando è titolare di una supplenza al termine delle lezioni o al 30/6 non ad orario intero. In questo caso, infatti, è convocabile, ai fini del completamento dell’orario ai sensi dell’art. 4 DM 131/07, ma non può in nessun caso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altro incarico.
Esempio
– Docente con 8 ore al 30/6 non può lasciare tale supplenza per altra supplenza di 18 ore al 31/8. Può solo avere titolo al completamento dell’orario.
Rinunciare ad uno spezzone per un posto intero
Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
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Supplenze, ho già accettato una proposta. Ne arriva un’altra: cosa fare ultima modifica: 2019-09-05T06:27:52+02:00 da