Obiettivo scuola, 2.6.2021.
Ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’O.M. 60/2020:
la scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico comunica i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
Ebbene durante l’anno scolastico le scuole hanno effetto tali controlli, verificando errori nell’attribuzione del punteggio e – di conseguenza – nell’assegnazione della supplenza.
L’Ordinanza Ministeriale a tal riguardo contiene alcuni punti fermi. In particolare, è prevista l’esclusione delle graduatorie in due circostanze:
- Quando l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto per l’accesso alla classe di concorso\graduatoria.
- Quando siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
TIPI DI ERRORI
In generale gli errori possono essere ricondotti a due tipologie:
- dichiarazioni false e mendaci, che nella giurisprudenza possono avere come presupposti dolo o colpa grave del dichiarante (ovvero la consapevolezza del soggetto che dichiara un titolo che sa di non possedere o la negligenza nella compilazione che ha portato il dichiarante a non rendersi conto che il titolo dichiarato non é conforme a quanto richiesto).
- mero errore materiale, ovvero una dichiarazione non veritiera dovuta alla complessità della materia oggetto della dichiarazione.
In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (a seconda che l’amministrazione ritenga di trovarsi di fronte a dichiarazioni false e mendaci, oppure a dichiarazioni semplicemente “non veritiere”, che scaturiscono dalla complessità della materia oggetto di dichiarazione).
Conseguentemente alle decisioni assunte dall’Ufficio scolastico (esclusione o rideterminazione del punteggio), l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto (quindi non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianitàà di servizio e della progressione di carriera), questo al netto di ogni eventuale sanzione di altra natura.
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Supplenze, i principali errori nella compilazione delle GPS ultima modifica: 2021-06-02T12:37:07+02:00 da