Supplenze: incompatibili per i docenti che superano il periodo di prova

di Marco Della Corte, Scuola in Forma, 15.8.2021.

Le supplenze non potranno più essere accettate dai docenti di ruolo, una volta superato il periodo di prova. 

Gilda Venezia

C’è incompatibilità tra supplenze e docenti di ruolo che superano il periodo di prova. Una volta terminato tale step, non potranno più accettare incarichi a tempo determinato. Una norma, questa, facente parte delle novità che ha apportato la legge n. 159/2020.

Al momento, grazie alle nuove immissioni in ruolo da GAE e dai recenti concorsi svolti, sarebbe avvenuta la copertura di numerosi posti vacanti. Tutto ciò dovrebbe garantire un inizio di anno scolastico 2021/22 più regolare. I posti risultanti ancora vuoti saranno compensati da assunzioni a tempo determinato da GPS e graduatorie di istituto. In caso di necessità, entreranno in gioco anche le MAD.

Niente supplenze per i docenti di ruolo

Secondo l’articolo 36 del CCNL 2007 i docenti di ruolo possono accettare supplenze di durata non inferiore a un anno, in ambito del comparto scuola, per un’altra classe di concorso o in un diverso grado di istruzione, mantenendo allo stesso tempo, per tre anni la titolarità della sede. Una norma, questa, che è stata superata dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 che, novellando il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94, ha introdotto il blocco quinquennale nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo. Questa nuova disposizione è stata resa valida dall’anno scolastico 2020/2021 e ha introdotto il comma 3 bis.

Chi non è interessato alla nuova normativa

I non interessati alla nuova normativa sono i docenti immessi in ruolo da GAE 2019/2020 o precedenti, o anche solo con nomina giuridica 2019/2020. La disposizione di cui abbiamo parlato, infatti, vale solo a partire da coloro che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato nel 2020/2021 e successivamente. La normativa passata prevedeva che un docente immesso in ruolo da GAE venisse cancellato solamente dalle altre cdc in cui era presente in GAE, ma non dalle altre procedure concorsuali o riservate e dalle altre graduatorie utili ai fini di un incarico a tempo determinato.

Cosa succede una volta superato il periodo di prova?

Abbiamo menzionato in precedenza il comma 3 bis. Ebbene, esso prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2021/2022, una volta terminato il periodo di prova:

  • Devono essere cancellati da tutte le graduatorie di assunzione sia a tempo determinato che indeterminato;
  • La cancellazione scatta solo in caso di esito positivo e del periodo di formazione e prova, quindi l’anno seguente a quello di immissione in ruolo;
  • Oltre alla cancellazione dalle graduatorie di merito per concorsi ordinari per titoli ed esami, il proprio nome sparisce anche dalle seguenti: GPS, GI, GAE e graduatorie di concorsi straordinari.

Immissione in ruolo da GPS: come avviene?

Quest’anno vi è anche la possibilità per i docenti abilitati iscritti in I fascia di poter aspirare all’agognato ruolo. Va precisato, tuttavia, che la pubblicazione dei posti da GPS finalizzati all’immissione in ruolo deve considerare i relativi posti accantonati da destinare al concorso ordinario che dovrebbe svolgersi tra settembre e ottobre. Ricordiamo come sarà possibile compilare la domanda per l’immissione in ruolo o per le supplenze da GPS fino al prossimo 21 agosto. I precari non iscritti in alcuna graduatoria, potranno tentare di lavorare, tramite messa a disposizione (procedimento vietato invece per chi è presente in GPS/GI).

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Supplenze: incompatibili per i docenti che superano il periodo di prova ultima modifica: 2021-08-15T10:00:13+02:00 da

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