di Marco Della Corte, Scuola in Forma, 15.8.2021.
Le supplenze non potranno più essere accettate dai docenti di ruolo, una volta superato il periodo di prova.
C’è incompatibilità tra supplenze e docenti di ruolo che superano il periodo di prova. Una volta terminato tale step, non potranno più accettare incarichi a tempo determinato. Una norma, questa, facente parte delle novità che ha apportato la legge n. 159/2020.
Al momento, grazie alle nuove immissioni in ruolo da GAE e dai recenti concorsi svolti, sarebbe avvenuta la copertura di numerosi posti vacanti. Tutto ciò dovrebbe garantire un inizio di anno scolastico 2021/22 più regolare. I posti risultanti ancora vuoti saranno compensati da assunzioni a tempo determinato da GPS e graduatorie di istituto. In caso di necessità, entreranno in gioco anche le MAD.
Niente supplenze per i docenti di ruolo
Secondo l’articolo 36 del CCNL 2007 i docenti di ruolo possono accettare supplenze di durata non inferiore a un anno, in ambito del comparto scuola, per un’altra classe di concorso o in un diverso grado di istruzione, mantenendo allo stesso tempo, per tre anni la titolarità della sede. Una norma, questa, che è stata superata dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 che, novellando il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94, ha introdotto il blocco quinquennale nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo. Questa nuova disposizione è stata resa valida dall’anno scolastico 2020/2021 e ha introdotto il comma 3 bis.
Chi non è interessato alla nuova normativa
I non interessati alla nuova normativa sono i docenti immessi in ruolo da GAE 2019/2020 o precedenti, o anche solo con nomina giuridica 2019/2020. La disposizione di cui abbiamo parlato, infatti, vale solo a partire da coloro che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato nel 2020/2021 e successivamente. La normativa passata prevedeva che un docente immesso in ruolo da GAE venisse cancellato solamente dalle altre cdc in cui era presente in GAE, ma non dalle altre procedure concorsuali o riservate e dalle altre graduatorie utili ai fini di un incarico a tempo determinato.
Cosa succede una volta superato il periodo di prova?
Abbiamo menzionato in precedenza il comma 3 bis. Ebbene, esso prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2021/2022, una volta terminato il periodo di prova:
- Devono essere cancellati da tutte le graduatorie di assunzione sia a tempo determinato che indeterminato;
- La cancellazione scatta solo in caso di esito positivo e del periodo di formazione e prova, quindi l’anno seguente a quello di immissione in ruolo;
- Oltre alla cancellazione dalle graduatorie di merito per concorsi ordinari per titoli ed esami, il proprio nome sparisce anche dalle seguenti: GPS, GI, GAE e graduatorie di concorsi straordinari.
Immissione in ruolo da GPS: come avviene?
Quest’anno vi è anche la possibilità per i docenti abilitati iscritti in I fascia di poter aspirare all’agognato ruolo. Va precisato, tuttavia, che la pubblicazione dei posti da GPS finalizzati all’immissione in ruolo deve considerare i relativi posti accantonati da destinare al concorso ordinario che dovrebbe svolgersi tra settembre e ottobre. Ricordiamo come sarà possibile compilare la domanda per l’immissione in ruolo o per le supplenze da GPS fino al prossimo 21 agosto. I precari non iscritti in alcuna graduatoria, potranno tentare di lavorare, tramite messa a disposizione (procedimento vietato invece per chi è presente in GPS/GI).
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Supplenze: incompatibili per i docenti che superano il periodo di prova ultima modifica: 2021-08-15T10:00:13+02:00 da