Supplenze: non è possibile superare 18 ore tra statale e paritaria. FAQ completamento orario

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 3.11.2016

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– Il completamento orario è un diritto? Fino a quante ore? Come si conciliano le supplenze assegnate da GaE con nomine da graduatorie di istituto? Le FAQ sulle supplenze a cura di Paolo Pizzo.

D. Qual è il riferimento normativo?
R. L’art. 4 del D.M. 131/2007 e l’art. 40, comma 7 del CCNL/2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

D. Fino a che orario settimanale è possibile ottenere il completamento orario?
Il completamento orario, per il docente che abbia una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, è possible fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo:

  • 25 ore scuola infanzia;
  • 24 ore scuola primaria;
  • 18 ore scuola di I e II grado.

D. È possible superare le 18 ore tra scuola statale e scuola paritaria?
R. Non è possibile.
L’art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.
Tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica.

D. È possible il completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE?
R. Sì.
È possible, fermo restando il limite orario settimanale, completare con supplenze assegnate dalle GAE e dalle GI (es. 6 ore assegnate dalle GI e 12 ore assegnate dalle GAE).

D. È possibile completare l’orario da GI qualora si sia accettato uno spezzone orario dalle GAE in presenza di cattedra intera?
R. Sì.
Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario da graduatorie d’istituto.

D. È possible il completamento orario tra scuola dell’infanzia e scuola primaria oppure tra scuola di I o II grado e scuola dell’infanzia o primaria?
R. No.
Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (es. 12 ore di A043 e 6 ore di A050).
Pertanto, nel caso specifico è possibile, con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.
Di contro, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.

D. È possibile il completamento orario tra materia e sostegno?
R. È possibile.
Il completamento orario tra materia e sostegno è possible quando si tratta dello stesso ordine di scuola (es. 12 ore di lettere e 6 ore di sostegno di I grado).
Se si tratta di ordini di scuola/gradi diversi, è possiile solo tra I e II grado (es. 12 ore di materia I grado e 6 ore sostegno II grado).

D. Esiste un limite di scuole o di comuni?
R. Il limite è di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Quest’ultimo è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km).
È utile precisare che negli anni il limite delle tre scuole in due comuni è stato spesso derogato dalle contrattazioni decentrate regionali o direttamente dagli USR/ATP.
A mo’ di esempio, l’USR Umbria ha più volte precisato che è possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
È quindi utile che il docente faccia riferimento all’ATP della propria provincia.

D. Esitono altri vincoli?
R. Sì.
L’unicità di insegnamento.
Il completamento orario può infatti avvenire salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Non sarà quindi possibile completare nel caso ad esempio di posti di sostegno con rapporto 1/1 (che non possono quindi essere “spezzati”) oppure quando il completamento siginificherebbe “spezzare” un posto o una cattedra relative ad una materia che può essere insegnata da un solo docente (non è infatti possibile che una materia, ad esempio Storia, sia insegnata nella stessa classe da due docenti).

D. È possibile il completamento orario tra due province?
R. No.
Non è mai possibile il completamento orario tra due province, neanche nei seguenti casi:
MAD provincia X e GI o GAE provincia Y;
Scuola privata provincia X e MAD/GI/GAE provincia Y.

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Supplenze: non è possibile superare 18 ore tra statale e paritaria. FAQ completamento orario ultima modifica: 2016-11-03T16:16:11+01:00 da
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