Supplenze scuola primaria 2021/22, disposizioni particolari del Ministero dell’Istruzione

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 11.8.2021.

Supplenze docenti scuola primaria 2021/22: le disposizioni particolari contenute nella Circolare annuale del Ministero dell’Istruzione.

Gilda Venezia

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2021/22, come noto, è aperta la piattaforma su Istanze Online per l’inoltro della propria domanda riguardante l’attribuzione degli incarichi di supplenza. In riferimento alle supplenze per la scuola primaria, la Circolare annuale sulle supplenze, pubblicata alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione, contiene delle disposizioni particolari per la scuola primaria.

Supplenze docenti primaria: le disposizioni particolari contenute nella Circolare annuale del Ministero dell’Istruzione

La Circolare annuale sulle supplenze ha disposto delle particolari indicazioni per gli insegnanti della scuola primaria in merito alle ore di programmazione. Si legge infatti: ‘I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.

Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.’

Ore di lingua inglese e convocazioni dalle graduatorie

‘Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza.

In proposito – si continua a leggere nella circolare – in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale. L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

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Supplenze scuola primaria 2021/22, disposizioni particolari del Ministero dell’Istruzione ultima modifica: 2021-08-12T06:47:17+02:00 da

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