Supplenze scuole, i docenti non possono lasciare supplenza breve per una alla fine delle lezioni

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 17.10.2022.

Gilda Venezia

Numerosi docenti precari si stanno chiedendo se una volta accettata una supplenza breve da istituto potranno lasciare questa supplenza per un’altra che termina alla fine delle lezioni.

Per rispondere al quesito dei lettori va innanzitutto precisato che fino all’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi del DM 131/07 – art. 8 comma 2 , era possibile “risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre” .

Tale possibilità “non è prevista” dall’OM 112/2022. Ai sensi dell’art. 14 comma 3: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)

ovvero

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario”.

Cosa significa?

Cercando di semplificare il burocratese , la normativa distingue le supplenze “fino al termine delle lezioni” da quelle fino al 30 giugno e 31 agosto.

Un docente, a differenza di quanto avveniva l’anno scolastico passato, non potrà più lasciare una supplenza breve (es. due mesi conferita da istituto) per un’altra supplenza , conferita da graduatorie di istituto , che arrivi fino al termine delle lezioni.

Allo stesso modo, occorre precisare che è sempre consentito lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto (comprese le nomine Covid) per un’altra conferita da GAE o GPS (30 giugno e 31 agosto) e in subordine dalle GI fino al 30 giugno o 31 agosto.

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Supplenze scuole, i docenti non possono lasciare supplenza breve per una alla fine delle lezioni ultima modifica: 2022-10-17T19:10:31+02:00 da

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