Supplenze, se saranno pagate in ritardo ad essere sanzionati i dirigenti scolastici

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di Anselmo Penna,  Orizzonte Scuola, 3.6.2016

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– I docenti precari dovranno essere pagati tempestivamente per le supplenze effettuate, lo richiede l’art. 1 sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria) al Dl 42/2016.

DL pubblicato in Gazzetta e che ha soddisfatto quei docenti precari che in questi anni hanno dovuto attendere mesi per ricevere il dovuto pagamento per le supplenze brevi e saltuarie.

Ma ha fatto, di contro, discutere molto anche gli ambienti dirigenziali, dato che nella legge si chiede il pagamento delle supplenze entro 30 giorni, ma se la segreteria non avrà inserito il contratto d’inacrico nel SIDI in modo tempestivo, convalidato lo stesso e inolrato al Noipa,  causando un ritardo al docente, a pagare saranno i dirigenti scolastici.

La penalizzazione sarà conteggiata per la valutazione dei dirigenti cui sono legati i premi stipendiali.

Ecco il passaggio della legge

Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e  saltuaria).
–  1. 
Fermo restando quanto disposto  dall’articolo  1,  comma  129,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1,  commi  79  e  85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche  e  le competenti    articolazioni    del     Ministero     dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca  e  del  Ministero  dell’economia  e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno
successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando la disponibilita’ delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.
Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita’ dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a cause imputabili al loro operato.

Supplenze, se saranno pagate in ritardo ad essere sanzionati i dirigenti scolastici ultima modifica: 2016-06-03T08:01:42+02:00 da
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