Orizzonte Scuola, 21.12.2017
– Pubblichiamo una serie di FaQ di immediata consultazione (scaricabili anche in formato PDF) con le quali si danno indicazioni circa le supplenze durante le sospensioni delle lezioni.
D. Quali sono i riferimenti normativi da tenere in considerazione?
R.
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Art. 7 comma 5 del DM 131/07;
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Art. 40/3 del CCNL/2007
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MIUR, nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale. Il titolare è assente fino a tale data. Durante le suddette vacanze non produrrà alcuna certificazione/documentazione di assenza quindi non risulterà di fatto assente. Si assenterà poi a partire dal primo giorno di lezione 9 gennaio. Le domande sono: Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze? Ha diritto alla conferma della supplenza? Dobbiamo riscorrere le GI nel caso il titolare cambi tipologia di assenza?
R. Il supplente in servizio fino all’ultimo giorno di lezione ha in questo caso diritto alla sola conferma della supplenza ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 il quale recita:
“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
Pertanto, al supplente in servizio fino al 22 dicembre spetterà solo la conferma del contratto con decorrenza 9 gennaio con esclusione quindi del periodo che va dal 23/12 al 8/1.
Ciò perché l’altra disposizione contrattuale che permette il pagamento anche delle vacanze (art. 40/3 del CCNL/2007) considera come assenza unica quella che si protrae almeno dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione didattica e fino al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione senza soluzione di continuità.
Nel caso del quesito, invece, il docente titolare sarà risultato in servizio durante le vacanze natalizie, non assente.
NOTA BENE
È utile ricordare che la conferma della supplenza, disposta per continuità didattica, si effettuerà dal 9 gennaio indipendentemente dalla nuova tipologia di assenza del titolare (che potrebbe anche essere diversa rispetto a quella prodotta fino al 22 dicembre). Rileva unicamente il non rientro fisicamente in classe del titolare indipendentemente dalla giustificazione dell’assenza.
La scuola, confermando il supplente, non dovrà disporre la retribuzione delle vacanze ma non dovrà neanche riscorrere le GI.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Produrrà certificazione/documentazione di assenza direttamente fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni. Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze?
R. Sì.
L’art. 40 comma 3 del CCNL 2007 dispone che “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Pertanto, una volta soddisfatti i 3 criteri richiesti dalla norma ovvero:
- il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
- deve essere assente in modo continuativo durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
- l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.
Pertanto al supplente, originariamente in servizio fino al 22/12, deve essere riconosciuto giuridicamente ed economicamente l’intero periodo delle vacanze con decorrenza 23 dicembre fino alla successiva assenza del titolare.
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Per ora ha prodotto certificazione/documentazione di assenza fino al 2 gennaio. La scuola al momento non sa se il titolare produrrà ulteriore assenza. Cosa fare in questi casi?
R. In questo caso la supplenza dovrà avere (per il momento) termine il 22 dicembre ovvero fino alle “esigenze di servizio” che coincidono con l’ultimo giorno delle lezioni (art. 7 DM 131/07).
I casi potranno poi essere tre:
1. il 3 gennaio il titolare non proroga l’assenza ma comunque si assenterà a partire dal 9 gennaio (oppure proroga l’assenza a partire dal 3 gennaio ma non supera di 7 gg. il 9 gennaio, es. arriva al 13): al supplente deve essere solo confermato il contratto dal 9 gennaio senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (si applica l’art. 7/5 del DM 131/07).
2. il 3 gennaio il titolare proroga l’assenza per almeno 7 gg. dopo il 9 gennaio: il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 23/12 fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente supererà di almeno 7 gg. il 9 gennaio) con conseguente riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze (si applica in questo caso l’art. 40/3 CCNL 2007).
La nota MIUR 13650 del 18/12/2013 ha precisato che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame
3. Il titolare dal 3 gennaio non produce più alcuna certificazione (o la produce ma solo fino all’8 gennaio) e rientra in servizio il 9 gennaio: il contratto del supplente si ferma al 22 dicembre e non viene ovviamente più prorogato o confermato.
In conclusione, la scuola, il 22 dicembre non sa ancora le intenzioni del titolare (se prolungherà o meno l’assenza e se la stessa arriverà fino ad almeno i 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni), aspetterà dunque l’eventuale rinnovo dell’assenza del titolare per sapere se vada o meno effettuata la proroga contrattuale con relativo pagamento delle vacanze al supplente.
D. Constata la necessità di pagare l’intero periodo delle vacanze (perché si rientra nella norma in esame), assume o no rilievo la tipologia di assenza del titolare, per esempio un primo periodo di assenza per malattia e uno o più periodi di assenza imputati ad altro congedo/assenza?
R. Ai fini dell’applicazione della norma e del relativo pagamento delle vacanze al supplente rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle circostanze previste dalla norma stessa, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg. prima a d almeno 7 gg. dopo).
D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino al 20 dicembre e sostituito da un supplente. Cosa succede se il titolare rientra in classe il 21 dicembre e poi si assenta dal 9 gennaio alla ripresa delle lezioni?
R. In questo caso già il 21 dicembre si interrompe la continuità didattica del supplente e la scuola, alla ripresa delle lezioni (9 gennaio), constatata l’assenza del titolare, dovrà necessariamente riscorrere le GI per sostituirlo.
Ciò perché il titolare il 21 è rientrato fisicamente in classe a lezioni non ancora sospese e quindi in un normale giorno di lezione interrompendo di fatto la supplenza.
D. Il periodo di sospensione delle lezioni e la conseguente conferma del supplente è utile a quest’ultimo ai fini del conteggio dei 90/150 gg. di assenza per l’eventuale applicazione dell’art. 37 del CCNL/2007?
R. L’art. 37 del CCNL/2007 dispone che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.
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Supplenze: vacanze vanno retribuite? Conferma contratto nei giorni di sospensione delle lezioni ultima modifica: 2017-12-22T05:09:49+01:00 da