di Rosalba Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 10.10.2018
– Scuola, TAR LAZIO: il ritardo nel consentire ai genitori l’accesso ai compiti e di informare questi dell’andamento scolastico del figlio non costituiscono vizi della valutazione finale di non ammissione
Con sentenza n. 9815 dell’8 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che il ritardo da parte della scuola con cui è consentito ai genitori l’accesso ai compiti in classe dello studente o l’omessa informazione a questi ultimi dell’andamento scolastico del figlio, sono fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa dalla stessa scuola relativamente alla non ammissione dello studente al ciclo di istruzione superiore. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi. La ricorrente, esercente la potestà genitoriale di un’alunna frequentante il liceo, ha impugnato il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell’anno, con il quale la figlia non è stata ammessa al ciclo di istruzione successivo. Le motivazioni addotte dalla scuola riguardano:
- lo scarsissimo profitto in quasi tutte le discipline conseguito dalla figlia della ricorrente;
- il mancato raggiungimento, da parte di quest’ultima, degli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti, nonostante gli interventi integrativi e le numerose opportunità di recupero che le sono state offerte dalla scuola;
- l’assenza di solide conoscenze e competenze di base in capo all’alunna;
- la scarsa autonomia di quest’ultima nella gestione del lavoro didattico;
- le numerose assenze effettuate dalla stessa;
- la sua scarsa partecipazione al dialogo educativo;
- la sua condotta, spesso, inadeguata al contesto scolastico.
- coerente a quella espressa dai singoli insegnanti;
- coerente al considerevole numero delle insufficienze;
- non inficiata, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, dalle suddette mancanze o ritardi.
Se la ricorrente, con l’impugnazione del provvedimento in esame, non si fosse limitata solo a questo tipo di doglianze, ma avesse contestato analiticamente le valutazioni ottenute dalla studentessa, scritte od orali e conseguentemente avesse evidenziato sia in senso assoluto che relativo l’illogicità, la manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione finale, la sua opposizione avrebbe potuto spingere i Giudici aditi a sindacare nel merito e quindi a rilevare gli eventuali vizi inficianti la valutazione tecnica complessiva espressa dalla stessa amministrazione. Poiché questo non è accaduto, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il TAR ha rigettato il ricorso.