Tar Lazio – Sentenza n. 461-2019 del 14 gennaio 2019

Avv. Domenico Ligato,  DirittoScolastico.it, 17.1.2019

– Comunicato- stampa. Il TAR del Lazio dispone il reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

Il TAR del Lazio con la sentenza breve n° 461/2019, pubblicata il 14/01/2019, ha disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

La sentenza del TAR conferma il recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).

Sulla base di questa sentenza, i docenti cancellati dalle GAE, ricorrenti davanti al TAR del Lazio, patrocinati dall’avv. Domenico Ligato del foro di Reggio Calabria e dagli avvocati Pietro Raimondo del foro di Roma e Daniela Berardelli del foro di Crotone, hanno ottenuto il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Gli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli hanno ottenuto questa importante vittoria davanti al TAR del Lazio, proprio con riferimento a questi docenti depennati dalle GAE, sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004, secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione»

La particolarità di questa sentenza è che si pone in netto contrasto con le precedenti sentenze negative emesse dai Giudici del lavoro proprio nei confronti di questi stessi docenti, che oggi sono invece risultati vincitori davanti al Giudice amministrativo.

In verità, poiché questi provvedimenti dei giudici ordinari non erano sembrati convincenti sotto un profilo giuridico, gli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli hanno caparbiamente presentato un ricorso davanti al TAR del Lazio per impugnare queste ingiuste decisioni, ottenendo oggi questa vittoria molto importante per questi docenti ingiustamente depennati dalle GAE.

Ebbene, la perseveranza e la competenza professionale degli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli è stata oggi premiata con questa decisione favorevole, che rappresenta un ulteriore precedente giurisprudenziale, che consentirà ai predetti insegnanti depennati di essere reinseriti nelle G.A.E. con rilevanti vantaggi sotto il profilo occupazionale.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2019.

Avv. Domenico Ligato

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Tar Lazio – Sentenza n. 461-2019 del 14 gennaio 2019 ultima modifica: 2019-01-20T05:44:03+01:00 da
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