La giurisdizione in materia di Graduatorie ad Esaurimento: un nuovo e forse definitivo revirement
di Pietro Siviglia Diritto Scolastico, 3.6.2015
L’ennesima interessante pronuncia proveniente dal TAR LAZIO in materia di giurisdizione sulle Graduatorie ad Esaurimento di cui all’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il caso è quello, ben noto, dei docenti iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS) che avevano impugnato il decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non consentiva loro l’inserimento in III fascia ovvero in altra fascia aggiuntiva. Con motivi aggiunti i ricorrenti avevano poi impugnato le graduatorie emanate dagli Uffici Scolastici Provinciali e dalle quali erano stati esclusi.
Ebbene, questa volta il TAR LAZIO che in passato aveva variamente giustificato – ad un certo punto con l’avallo delle Sezioni Unite della Cassazione – una residua giurisdizione amministrativa in materia di Graduatorie ad Esaurimento afferma oggi la giurisdizione in materia pressoché esclusiva del Giudice del Lavoro.
Invero, con l’ordinanza n. 27992 del 24.09.2013 le Sezioni Unite avevano fissato dei confini abbastanza netti in materia di giurisdizione statuendo, sinteticamente, che allorché l’oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento e non invece l’accertamento del diritto del singolo ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo. Si era, di fatto, utilizzato quale discrimine la natura dell’atto: l’atto di macro organizzazione che è il Decreto Ministeriale va impugnato innanzi al TAR, l’atto di micro organizzazione che è la graduatoria va impugnata innanzi al Giudice del Lavoro.
La sentenza in commento dopo aver ripercorso la giurisprudenza sopra ricordata afferma un ormai avviato revirement che, forse, mette la parola fine ad una questione assai dibattuta se non altro perché le GAE non andranno, per legge, oltre il 2017:
“Ciò premesso, occorre però osservare che i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).
Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz’altro seguito quando, come nel caso in esame, all’impugnazione dell’atto generale di macro-organizzazione segua l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell’eventuale illegittimità dell’atto generale presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C.
Per le superiori considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dagli altri profili di inammissibilità evidenziati in pubblica udienza qualora si ritenesse la questione di competenza del Giudice Amministrativo, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale tale parte la controversia andrà riassunta nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.”.
Si ritiene che siffatta pronuncia – ove confermata – potrebbe determinare la fine dei ricorsi collettivi (anche più di mille nello stesso atto) che imperversano in materia di GAE innanzi al più molle – almeno sino a qualche mese fa – Giudice Amministrativo le cui pronunce hanno stravolto la decretazione in materia.