Trasferimento da sostegno a materia: nessuna precedenza per scuola di titolarità

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Orizzonte Scuola, 24.12.2018

– Esiste una precedenza per il docente che chiede trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità? Non cambierebbe la scuola di titolarità ma il movimento avviene in base al punteggio

Una lettrice ci scrive:

Con le ultime novità è cambiato qualcosa circa la precedenza su scuola di titolarità nel caso di richiesta passaggio da sostegno a posto comune?  Sono in servizio con contratto a t.i come insegnante di sostegno in una scuola dove dal prossimo anno si rende libero un posto comune in seguito al pensionamento di una collega, vorrei chiedere il passaggio quindi da sostegno a comune su quel posto,  avrei speranza di ottenerlo?

Tra le novità previste per la prossima mobilità, non sembra siano state inserite nuove precedenze  rispetto a quelle valide fino al corrente anno scolastico

Trasferimento: quali precedenze?

Le precedenze  utili ai docenti che chiedono trasferimento dovrebbero essere confermate rispetto a quelle previste nel CCNI 2018/19, che  sono le seguenti:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale

Nessuna precedenza è prevista, quindi, per il movimento che interessa la nostra lettrice, che, in ogni caso, per chiedere trasferimento da sostegno a posto comune deve necessariamente aver superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno

Trasferimento provinciale da sostegno a posto comune: rientra nella II fase

Si ritiene utile sottolineare che, con la prossima mobilità, sarà ripristinata la fase comunale e i movimenti saranno disposti, quindi, in tre  fasi distinte:

Fase I: comunale (trasferimenti nel comune di titolarità)

Fase II: provinciale (trasferimenti nella provincia di titolarità)

Fase III: trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale provinciale e interprovinciale

I trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa  rientreranno sempre nella II fase anche se dovessero riguardare  il comune di titolarità e saranno disposti sempre dopo i trasferimenti provinciali per stessa classe di concorso e tipologia di posto

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Trasferimento da sostegno a materia: nessuna precedenza per scuola di titolarità ultima modifica: 2018-12-25T05:14:20+01:00 da
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