Trasferimento nel corso serale, sequenza operativa: precede il docente titolare nel corso diurno dell’Istituto

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– La mobilità per il prossimo anno scolastico, comprendente sia i trasferimenti che i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, viene disposta in base alla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI, dove viene stabilito l’ordine con il quale vengono disposti i movimenti.

Il trasferimento nel corso serale è disposto prioritariamente a favore del docente con titolarità nel corso diurno dello stesso Istituto. Vediamo in quale operazione risulta inserito il movimento nella sequenza operativa

Mobilità in III fasi

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale, come stabilisce l’art.6 comma 2 del CCNI, si collocano in tre distinte fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Trasferimento nel corso serale

I docenti interessati possono chiedere nella domanda di trasferimento oltre al corso diurno anche il corso serale o, volendo, possono chiedere solo il corso serale.

Possono quindi chiedere il corso serale sia i docenti con titolarità nel corso diurno che i docenti già titolari nel corso serale

Il docente titolare nel corso diurno può chiedere trasferimento nel corso serale sia nell’Istituto di titolarità che in altri istituti

Organico autonomo per il corso serale

È utile ricordare che l’organico del corso serale è autonomo rispetto a quello del diurno, anche se fanno parte dello stesso Istituto.

L’unificazione dell’organico in un IIS coinvolge, infatti tutti gli indirizzi presenti, ubicati anche in comuni diversi, ma esclusivamente i corsi diurni, quindi i docenti dell’Istituto possono avere la titolarità nel diurno, quindi nell’IIS nella sua interezza, oppure nel serale.

Per modificare la titolarità dal diurno al serale e viceversa il docente deve, quindi, chiedere trasferimento

Trasferimento corso serale: quale operazione nella sequenza operativa?

Il trasferimento nel corso serale è inserito in un’operazione diversa nei seguenti due casi:

1 – docente titolare nel diurno che chiede di trasferirsi nel serale dello stesso istituto

2 – docente titolare nel diurno o nel serale che chiede di trasferirsi nel serale in altra scuola

Nel caso 1) il trasferimento rientra nella I fase ed è disposto con priorità, in quanto interessa i docenti titolari nello stesso Istituto. Si tratta dell’operazione individuata dalla lettera C) nella sequenza operativa dell’allegato 1 del CCNI:

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa

Nel caso 2 il trasferimento si può collocare nella I fase, nella II fase o nella III fasea seconda del comune e della provincia di titolarità del docente, rispetto al comune o alla provincia richiesta nel movimento.

Questo movimento, in qualsiasi fase rientri, può essere disposto con la precedenza prevista nell’art.23 comma 15 del CCNI, per i docenti in possesso dei requisiti indicati, come di seguito riportato:

“[….] è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione”

Se il docente chiede il trasferimento nel corso serale nel comune di titolarità, il suo movimento rientra nella I fase ed è disposto nell’operazione individuata dalla lettera E1) per i beneficiari della succitata precedenza oppure nell’operazione successiva identificata dalla lettera E) per i docenti esclusi dal beneficio della precedenza

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell’art. 23 del presente contratto

E) trasferimenti a domanda in sede

Se il docente chiede il trasferimento nel corso serale in altro comune della provincia di titolarità, il suo movimento rientra nella II fase ed è disposto nell’operazione individuata dalla lettera E1) per i beneficiari della succitata precedenza oppure nell’operazione successiva identificata dalla lettera F) per i docenti esclusi dal beneficio della precedenza

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 15 dell’art. 23 del presente contratto

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

Se il docente chiede il trasferimento nel corso serale in una provincia diversa da quella di titolarità, il suo movimento rientra nella III fase ed è disposto nell’operazione della sezione I) individuata dalla lettera q) per i beneficiari della succitata precedenza oppure nell’operazione successiva identificata dalla lettera r) per i docenti esclusi dal beneficio della precedenza:

q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto

r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Conclusioni

In presenza di più docenti che chiedono lo stesso corso serale, quindi, nel rispetto della sequenza operativa del contratto sulla mobilità, avrà precedenza per il trasferimento nel corso serale il docente già titolare nello stesso Istituto nel corso diurno, a prescindere dal suo punteggio, in quanto ha diritto ad una valutazione prioritaria della sua richiesta rispetto agli altri docenti che hanno titolarità in altro Istituto.

Tutto sulla mobilità

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Trasferimento nel corso serale, sequenza operativa: precede il docente titolare nel corso diurno dell’Istituto ultima modifica: 2019-03-08T07:44:52+01:00 da
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