Trasferimento su altra tipologia di posto e continuità

di Manuela Caviglia, Scuola in Forma, 30.1.2019

– I docenti di ruolo possono anche inoltrare domanda di trasferimento su altra tipologia di posto rispetto a quella di titolarità. Per poter chiedere il passaggio, bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti per ogni tipologia di posto e aver superato eventuali vincoli.

Trasferimenti su altra tipologia di posto

  • Il docente di scuola primaria titolare su posto comune può chiedere il passaggio a insegnante di lingua inglese;
  • Il docente di scuola primaria titolare su posto di lingua inglese può chiedere il passaggio su posto comune. Tale richiesta potrà essere presentata anche nella scuola di titolarità soltanto se il docente avrà svolto presso la scuola almeno un triennio consecutivo di servizio su posto di lingua inglese, altrimenti potrà presentare domanda solo presso altre scuole;
  • Il docente titolare su posto comune può chiedere trasferimento su posto di sostegno;
  • Il docente titolare sul sostegno può chiedere trasferimento su posto comune.

Trasferimenti provinciali

Le richieste di trasferimento possono causare una variazione della tipologia di posti disponibili in provincia rispetto a prima delle operazioni di mobilità. Pertanto, se per effetto dei trasferimenti, viene modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e di indirizzo didattico differenziato eventualmente indicati nei bandi di concorso, gli uffici scolastici sono autorizzati alla rettifica puntuale dei trasferimenti in modo da garantire ai vincitori del concorso, la disponibilità per le nomine.

Trasferimenti interprovinciali

Tale trasferimento può essere disposto solo dopo la sistemazione di tutti i docenti soprannumerari, in esubero e senza sede. Si dovrà anche tener conto dei docenti perdenti posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno che, non potendo essere trasferiti d’ufficio sulla stessa tipologia di posto, devono essere assegnati a posti di tipo comune.

Punteggio di continuità

Il punteggio di continuità per il trasferimento si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di attuale titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Per la graduatoria interna di istituto questo punteggio si valuta dopo aver maturato solo un anno nella scuola di titolarità.

Il trasferimento volontario in altra sede o su altra classe di concorso o su altra tipologia di posto, anche nella stessa scuola di titolarità, interrompe la continuità e fa perdere il punteggio maturato. Il punteggio si perde anche in seguito ad assegnazione provvisoria salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario. Rimandiamo alla lettura della nota 5 della Tabella A allegato 2 del CCNI per i dettagli.

È bene precisare che l’aver presentato domanda di trasferimento senza ottenere il movimento richiesto, non ha alcuna conseguenza sul punteggio di continuità maturato che rimarrà confermato sia per la graduatoria interna di istituto  che per la futura mobilità.

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Trasferimento su altra tipologia di posto e continuità ultima modifica: 2019-01-31T05:00:01+01:00 da
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