di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 23.1.2025.
Graduatoria interna di Istituto, il prof che è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dovrà essere inserito a pettine.
I docenti che a partire dall’1 settembre 2024 sono stati trasferiti d’ufficio in una nuova scuola, perché perdenti posto nella scuola di precedente titolarità, sia che abbiano condizionato o meno la domanda al rientro nella scuola di precedente titolarità, dovranno essere inseriti a pettine nelle graduatorie interne di Istituto della nuova scuola di titolarità. Se poi la domanda è stata presentata con la condizione di rientro nella scuola di precedente titolarità, qualora si avvalgano della precedenza per il suddetto rientro in fase di mobilità 2025/2026, potranno fruire anche del punteggio della continuità del servizio di tutti gli anni di servizio prestati senza soluzione di continuità nella scuola di precedente titolarità.
Trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata
Per quanto riguarda la sucola dell’infanzia e primaria, come era già previsto dall’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022 e che sicuramente sarà replicato nel CCNI mobilità 2025/2028, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Il punto 2 dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022, anche questa norma rimarrà invariata specifica che i docenti trasferiti in una data scuola dal precedente primo settembre, nel caso specifico dall’1 settembre 2024, per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, entrano nella graduatoria a pettine e nella maniera più assoluta vengono relagati in coda alla graduatoria come avviene invece per i docenti del punto 1 del medesimo art.19, c. 7.
Anche se il docente trasferito a domanda condizionata, non dovesse sfrutttare la precedenza per rientrare, con la mobilità 2025/2026, nella scuola di precedente titolarità, deve comunque restare collocatoa a pettine nella graduatoria di Istituto con il suo punteggio e il diritto ddi essere graduata nella giusta posizione.
Le norme suddette, valdide per la scuola dell’infanzia e primaria, sono valide anche per la scuola secondaria di I e II grado, in modo del tutto identico. Infatti verrà confermata la norma già prevista dal CCNI mobilità 2019-2022 all’art.21 comma 11 che specifica l’inserimento a pettine nelle graduatorie interne di Istituto per i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizonata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, e che hanno avuta assegnata la nuova scuola di titolarità a partire dall’1 settembre 2024.
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Trasferiti d’ufficio a pettine nella Graduatoria interna ultima modifica: 2025-01-24T05:04:57+01:00 da