Avvocato Francesco Orecchioni, Diritto Scolastico, 29.10.2016
– Diffamazione sul web. Domanda di risarcimento danni.
Legittimo esercizio del diritto di critica. Sussistenza.
La sentenza che si commenta riguarda un’azione intentata da un dirigente scolastico nei confronti di un professore, rappresentante sindacale, che aveva pubblicato sotto uno pseudonimo numerosi articoli in rete con i quali si denunciava il comportamento del suddetto Dirigente.
Quest’ultimo si rivolgeva al Tribunale civile di Foggia, chiedendo un maxi risarcimento di 50 mila euro a titolo di risarcimento danni per diffamazione.
Il Tribunale di Foggia – osservando che nel caso in specie ricorrevano le esimenti individuate dalla giurisprudenza in ordine all’esercizio del diritto di cronaca (interesse pubblico alla conoscenza del fatto, verità oggettiva della notizia, correttezza dell’esposizione) e stigmatizzando la condotta del suddetto D.S. protagonista di numerosi episodi discutibili nella gestione della scuola, puntualmente riportati in sentenza- ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 5.534,00, oltre oneri di legge.
.