Uno studente si fa male all’uscita da scuola. Quando è responsabile l’insegnante? L’accidente non dominabile

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 27.10.2016

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– Uno studente subiva a scuola, durante un allenamento sportivo, una lesione al ginocchio, citava in giudizio una docente e il Ministero della Pubblica Istruzione per il risarcimento dei danni ex art 2048 cc. davanti al Tribunale che nei diversi ordini di giudizio rigettava la domanda.

Come è noto la giurisprudenza in materia non è omogenea in via generale si deve tenere conto sulla qualificazione giuridica della responsabilità dell’insegnante in caso di autolesionismo dell’allievo, detta responsabilità veniva ricondotta all’articolo 1216 cc. da S.U. 9346/2002, che la configurò responsabilità contrattuale o da contatto sociale.

La Cassazione con Sent., 13-10-2016, n. 20629 afferma che “ La posizione assunta dalla corte territoriale è pienamente condivisibile, dal momento che, a prescindere dalla qualificazione della domanda, il primo giudice di merito si pronunciò proprio sulla responsabilità dell’insegnante, pervenendo ad un accertamento incompatibile con una sua responsabilità anche contrattuale, ovvero a dichiarare la sussistenza, nel caso in esame, dell’accidente non dominabile.” In materia di accidente non dominabile è interessante segnalare quanto accaduto ad una docente in Calabria.

Veniva condannata dall a Sezione giurisdizionale per la Calabria nella sua qualità di docente al pagamento, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione, (Ufficio scolastico provinciale di Crotone), della somma di € 3.000,00, oltre spese di giudizio, avendola ritenuta responsabile del pregiudizio erariale conseguito alla condanna del dicastero al risarcimento dei danni subiti dall’alunno che aveva patito un danno, quale una lesione ad un dito, mentre usciva da scuola al termine del normale orario di lezioni, a causa dall’improvvisa chiusura, per il forte vento, del portone di ingresso. E veniva ritenuta responsabile la docente in questione per omessa vigilanza.

La Corte dei Conti con sent. n. 82 del 17/02/2015 ha ribaltato il giudizio affermando che se da un lato non v’è dubbio che l’omissione degli obblighi di vigilanza sugli alunni al momento della loro uscita da scuola porta a configurare un comportamento improntato a scarsa diligenza e prudenza secondo le prescrizioni normative e regolamentari richiamate anche dal rappresentante della Procura generale, non può per altro aspetto ritenersi che quel comportamento sia stato caratterizzato da notevole rischio per l’elevato grado di prevedibilità e di probabilità dell’occorso incidente. È invero ragionevole sostenere che tale incidente, dovuto al forte vento, si sarebbe comunque verificato anche se l’insegnante fosse stata presente, poiché di esso non avrebbe certo potuto la predetta ostacolare il rapido dinamismo, del tutto svincolato, secondo comuni regole di esperienza, da qualunque possibile intervento o cautela imposti dall’ordinario regime di affidamento degli allievi. In altri termini l’uscita dalla scuola non poteva di per sé rivestire per i ragazzi un carattere di oggettiva pericolosità per il vento che c’era quel giorno, sì che l’accaduto non può farsi rientrare nel novero delle plausibili conseguenze riferibili alla mancata presenza, in quell’occasione, della sig.ra ***.

Deve dunque escludersi di poter imputare a quest’ultima un accadimento originato da un fattore non controllabile dall’attività di vigilanza e che non avrebbe perciò potuto ispirare un’efficace iniziativa di prevenzione o di utile contrasto, a nulla rilevando in contrario la pretesa, ma non dimostrata, irruenza con la quale, secondo il Procuratore concludente, gli studenti delle scuole medie escono da scuola.

Una circostanza siffatta avrebbe potuto assumere giuridica rilevanza se fosse stata accertata come manifestazione di allarmante indisciplina potenzialmente reprimibile con opportuni richiami del docente; ma tutto ciò esula dalle prospettazioni della vicenda e non può pertanto orientare un diverso convincimento”.

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