di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 18.12.2017
– L’art.19 bis, inserito dalla Legge di conversione n.172 del 2017 del Decreto Legge n.148 del 2017, pur non modificando l’assetto esistente in tema di vigilanza degli alunni, introduce importanti novità che di fatto non risolvono sistematicamente la questione, relativa alla responsabilità e agli obblighi di vigilanza spettanti alle istituzioni scolastiche, sollevata anche a seguito di recenti sentenze, non da ultima la n.21593/17 della Corte di Cassazione che ha condannato un’istituzione scolastica per omessa vigilanza nei confronti di un minore.
E’ evidente, leggendo l’articolo 19bis che esso intervenga soltanto sulle modalità organizzative post-vigilanza, affrontando in effetti due aspetti sostanziali:
• la possibilità per i minori di 14 anni di lasciare autonomamente i locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, previa autorizzazione rilasciata dai genitori, da tutori e da soggetti affidatari;
• l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata sempre dai soggetti di cui al primo punto e il conseguente esonero dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
I due commi dell’art.19bis non modificano quindi gli obblighi di vigilanza cui sono tenute le istituzioni scolastiche per tutto il tempo in cui gli alunni dimorano all’interno dei locali scolastici perché nella sostanza fanno riferimento solo a quel lasso di tempo, necessario ai minori di 14 anni per raggiungere in modo autonomo, previo rilascio dell’autorizzazione, il proprio domicilio, durante la salita e la discesa dal mezzo e nel tempo di attesa alla fermata dell’autobus, anche al ritorno dalle attività scolastiche; il legislatore su quest’ultimo punto, aggiungendo l’avverbio anchenell’ultimo periodo del comma 2, sottolinea che l’esonero dalla responsabilità varrebbe implicitamente anche all’arrivo, ergo prima dell’inizio delle lezioni.
La deresponsabilizzazione della scuola
Certamente l’art.19bis deresponsabilizza la scuola su alcune fattispecie che prima dell’entrata in vigore della Legge 172 avevano creato un certo allarmismo, sia nei dirigenti scolastici sia nelle famiglie, determinato dagli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali. Tuttavia le cose non sono risolte del tutto.
Si pongono infatti alcuni interrogativi:
• l’art.19bis al comma 1 afferma che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, si tratta però di un possibilità e non di un obbligo.
Per gli alunni che sono stati autorizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 172/2017, è intervenuta la Nota Miur n.2379 del 12 dicembre 2017 che ha sottolineato l’efficacia di tali autorizzazioni per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca per i genitori.
Cosa succede però per gli alunni che non sono stati autorizzati? Si deduce che le cose siano rimaste tali e quali a prima: la scuola deve ottemperare a precisi obblighi di vigilanza, tenendo ben presente che i Regolamenti di istituto deliberati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 297 del 1994 devono essere oltremodo chiari sull’argomento.
Relativamente al comma 2, per gli alunni che usufruiscono in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico e per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori del servizio, ai fini di un procedura corretta, la scuola è comunque tenuta ad acquisire agli atti tali consensi?
Il dirigente scolastico dovrebbe in teoria farne esplicita richiesta all’ente non tralasciando di perfezionare detta situazione all’interno del regolamento. Si considerino ad esempio le ipotesi di un ritardo degli scuolabus o il caso di incidenti occorsi agli alunni nelle pertinenze della scuola, dopo che essi siano stati congedati dai relativi insegnanti dell’ultima ora. Tali ipotesi valgono anche per gli alunni non autorizzati dai genitori che per le fattispecie di cui al comma 2 dell’art.19bis.
Integrare la nuova norma ai Regolamenti di istituto
Il quadro è davvero complesso e ai dirigenti scolastici spetta compiere alcune azioni fondamentali che in molto scuole non sono state ancora esperite:
• dare anzitutto comunicazione all’intera istituzione scolastica della nuova norma introdotta;
• integrare con le nuove disposizioni il Regolamento di istituto approvato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 297 del 1994; in esso è necessario prevedere distintamente per quegli alunni autorizzati e non relativamente a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell’art.19bis. In ordine al comma 2 è opportuno che il dirigente scolastico chieda all’ente locale, se non in suo possesso, dell’avvenuta autorizzazione rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari, anche perché al termine delle lezioni avviene un passaggio di consegne di alunni tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali gestori del servizio di trasporto;
• in riferimento al comma 1 tutte le liberatorie rilasciate da genitori devono necessariamente citare le disposizioni previste nel Regolamento di istituto cosicché quelle già esistenti prima dell’entrata in vigore della Legge 172/2017, pur conservando la loro efficacia, eccetto i casi di revoca, come sottolineato dalla Nota Miur 2379 del 2017, dovrebbero essere integrate da parte del dirigente scolastico dalla specifica comunicazione di cui sopra. Si tratta di un atto dovuto affinché ciascun genitore, tutore e soggetto affidatario sia posto nelle condizioni di conoscere i nuovi risvolti introdotti dall’art.19bis;
• di conseguenza diventa obbligatorio il passaggio formale nel consiglio di istituto che eventualmente integra e delibera sulle nuove disposizioni.
Per gli alunni non autorizzati la questione resta aperta. In effetti l’art.19bis ha messo solo in capo ai genitori la scelta di autorizzare o meno la scuola o l’ente locale, introducendo la liceità dell’istituto delle liberatorie o autorizzazioni, fermo restando il fatto che diversi pareri dell’Avvocatura di Stato e una consolidata giurisprudenza hanno ritenuto al contrario che sono “nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1229, 2° co. c.c. di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell’ istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo che possa trovarsi in situazione di pericolo” Tribunale civile di Trieste (Ordinanza n.2236 de 21 ottobre 2010).
“La posizione assunta in merito da alcune Avvocature dello Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni la “autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione). Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell’Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi”. (Milano 24/9/2002 – Prot.9522 – Ufficio Scolastico per la Lombardia, Ufficio XVIII – Servizio Legale).
“A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso è presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro soggetto, stante l’indisponibilità del diritto all’incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all’applicazione dei richiamati principi” (Parere dell’avvocatura dello Stato di Bologna n. 518 del 04/12/2001);
Vedremo cosa succederà in futuro, ma in questo momento i dirigenti scolastici sono tenuti a fare il punto della situazione nei regolamenti dell’istituzione.
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Uscita autonoma da scuola, come modificare il regolamento d’istituto, quali obblighi dirigenti. Cosa fare con studenti senza autorizzazione? ultima modifica: 2017-12-18T12:07:30+01:00 da