Notizie della scuola, 13.12.2017
Con nota 12 dicembre 2017 prot. n. 2379 il Miur fornisce istruzioni facendo seguito a quanto previsto dall’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172.
I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. Detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
Analoga autorizzazione può essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso detta autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche.
Le autorizzazioni hanno efficacia per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
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