Uscita da scuola dei minori di 14 anni

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Sinergie di scuola, 22.6.2018

– L’art. 19 bis del D.L. 148/2017 (legge finanziaria 2018), introdotto dalla Legge di conversione n. 172/2017, innovando dal punto di vista normativo in materia di disciplina dell’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, così dispone:

«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.

In proposito, su indicazioni del Gruppo di Lavoro appositamente individuato, l’Usr per il Veneto ha proposto agli Istituti scolastici:

 

 

 

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Uscita da scuola dei minori di 14 anni ultima modifica: 2018-06-25T05:16:34+02:00 da
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