Utilizzazione su sostegno per docente titolare su posto comune: quando si può presentare domanda

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola,  14.6.2021.

Gilda Venezia

L’utilizzazione può essere chiesta anche per altra tipologia di posto, diversa da quella di titolarità. Il docente titolare su posto comune può, infatti, chiedere utilizzazione anche sul sostegno.
Per fare questa richiesta non è sempre necessario il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Sono diverse le categorie di docenti che possono presentare domanda per la quale sono richiesti precisi requisiti e specifiche condizioni.

Analizziamo i diversi casi

Utilizzazione sul sostegno con titolo

Il docente titolare su posto comune, in possesso del titolo di socializzazione, può chiedere utilizzazione sul sostegno, ma soltanto nel grado di istruzione di titolarità (art.2 lettera f)
Questo movimento può essere disposto nel rispetto di quanto previsto nell’art.9 comma 3, dove si chiarisce che le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto.

Utilizzazione sul sostegno senza titolo

Il docente titolare su posto comune, appartenente a classe di concorso in esubero, può chiedere utilizzazione sul sostegno anche se privo del titolo di specializzazione (art.2 lettera e).
Tale richiesta può essere fatta esclusivamente:
• nel ruolo di appartenenza
• nella provincia di titolarità nei limiti dell’esubero
Questo movimento può essere disposto nel rispetto di quanto previsto nell’art.9 comma 3, dove si chiarisce che le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Utilizzazione sul sostegno dei docenti che concludono percorso di specializzazione sul sostegno

Il docente titolare su posto comune in esubero provinciale, appartenente a classe di concorso in esubero, può essere utilizzato anche d’ufficio sul sostegno.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del docente in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione e, come chiarisce l’art.5 comma 6, soltanto nel caso in cui non sia stato possibile utilizzarlo nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

Valutazione servizio

Il servizio svolto in utilizzazione sul sostegno, per il docente titolare su posto comune, sarà valutato come svolto nel ruolo di appartenenza e nella tipologia di posto di titolarità.
L’anno in utilizzazione sul sostegno non interrompe la continuità nella scuola di titolarità e il punteggio continua ad essere maturato senza alcuna decurtazione o interruzione.
Il servizio svolto sul sostegno, per il docente titolare su posto comune, non può essere valutato con doppio punteggio, che spetta soltanto ai docenti titolari sul sostegno. L’anno di servizio sarà, quindi, valutato normalmente con 6 punti.

I docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno possono chiedere di essere utilizzati su posti di sostegno, ma soltanto nel medesimo grado di scuola (art.2 lettera g)
Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si può procedere a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda, come dispone l’art.2 comma 8. Per questi docenti, in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi, si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

Utilizzazione d’ufficio sul sostegno dei docenti in esubero provinciale

Il docente titolare su posto comune in esubero provinciale, appartenente a classe di concorso in esubero, può essere utilizzato anche d’ufficio sul sostegno.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del docente in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione e, come chiarisce l’art.5 comma 6, soltanto nel caso in cui non sia stato possibile utilizzarlo nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

Valutazione servizio

Il servizio svolto in utilizzazione sul sostegno, per il docente titolare su posto comune, sarà valutato come svolto nel ruolo di appartenenza e nella tipologia di posto di titolarità.
L’anno in utilizzazione sul sostegno non interrompe la continuità nella scuola di titolarità e il punteggio continua ad essere maturato senza alcuna decurtazione o interruzione.
Il servizio svolto sul sostegno, per il docente titolare su posto comune, non può essere valutato con doppio punteggio, che spetta soltanto ai docenti titolari sul sostegno. L’anno di servizio sarà, quindi, valutato normalmente con 6 punti.

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Utilizzazione su sostegno per docente titolare su posto comune: quando si può presentare domanda ultima modifica: 2021-06-14T10:55:20+02:00 da

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