Utilizzazioni 2016/17: docenti che nella fase C mobilità non troveranno posto saranno assegnati per un anno in una sede della provincia di immissione in ruolo. Altri casi particolari

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola,  16.6.2016

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– Gli artt. 1 e 2 del CCNI sulle utilizzazioni contengono particolari novità per il personale docente perdente posto, in soprannumero o senza sede a diverso titolo.

Vediamo quali.

SCUOLE O ISTITUTI DELLE PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO DELLE AREE TERRITORIALI DI COMPETENZA

Ha diritto a chiedere utilizzazione:

  • Il personale docente perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. C), del C.C.N.I. 23.2.2015, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune anche sui posti di cui al comma 69 dell’art 1 della legge 107/15. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza.
  • Il personale docente delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità e non l’abbia ottenuto ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I. 23.2.2015, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità anche sui posti di cui al comma 69 dell’art 1 della legge 107/15, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.

DOCENTI CHE SARANNO TITOLARI SU AMBITO

Potranno chiedere utilizzazione i docenti in soprannumero su ambito;

In particolare, il personale docente immesso in ruolo che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni anche in soprannumero.

DOCENTI RESTITUITI AI RUOLI O DICHIARATI IDONEI ALL’INSEGNAMENTO

Possono presentare domanda di utilizzazione:

  • I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
  • i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

DOCENTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA

Possono presentare domanda di utilizzo:

I docenti assunti a tempo indeterminato l’1/9/2015 trasferiti d’ufficio su sede.

DOCENTI DOS

Possono presentare domanda di utilizzo:

  • i docenti già titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio.

DOCENTI TITOLARI DI CATTEDRA SU PIÙ SCUOLE

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le e ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

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