di Giuseppe de Tullio, InfoDocenti.it, 7.7.2020.
La valutazione del punteggio nella mobilità annuale segue criteri differenti a seconda che si tratti di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.
Per le utilizzazioni la Tabella di valutazione comprende tre sezioni distinte che si rifanno al CCNI del 6.3.2019 relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
Analizziamo nel dettaglio la casistica più ricorrente:
I) Anzianità di servizio
- Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza… pt. 6
- Per ogni anno di preruolo (minimo 180 gg)… pt. 3 per i primi quattro anni e pt. 2 punti per i successivi;
- Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 anni nella scuola di attuale titolarità… pt 6
- Per ogni ulteriore anno di servizi:
Entro il quinquennio… pt. 2
Oltre il quinquennio… pt. 3
II) Esigenze di famiglia
- Ricongiungimento al coniuge, genitori, figli o convivente… pt. 6
- Per ogni figlio inferiore ai 6 anni… pt. 4
- Per ogni figlio superiore ai 6 anni e che non abbia compiuto 18 anni… pt. 3
(il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono 6 o 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’utilizzazione o l’assegnazione)
III) Titoli generali
- Superamento di un pubblico concorso “ordinario per titoli ed esami” per accesso al ruolo di appartenenza o superiore… pt. 12
- Per ogni diploma universitario (laurea triennale) conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza… pt.3
- Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale che non sia stato titolo di accesso…pt. 5
- Per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca… pt. 5
- Per ogni corso di perfezionamento post diploma e/o master di 1° o 2 livello che abbiano come caratteristica: 1500 ore – 60 cfu – di durata annuale – con esame finale… pt. 1
(ad eccezione del punteggio attribuito al superamento del concorso, i restanti titoli sono valutabili fino ad un massimo di pt. 10)
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