di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 24.6.2016
– Per il prossimo anno scolastico sarà possibile chiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria anche in altra classe di concorso o in grado di istruzione diverso da quello di titolarità.
Tale richiesta, però, può essere fatta solo come aggiuntiva rispetto a quella relativa alla classe di concorso di titolarità.
La sola presentazione della domanda per altro ruolo o altra classe di concorso non verrà valutata in assenza della richiesta per la classe di concorso di appartenenza
Queste disposizioni sono comuni ai due movimenti annuali, ma risultano, invece, diversi i requisiti necessari per poter presentare questa richiesta.
Per quanto riguarda le utilizzazioni, sarà possibile chiedere di essere utilizzati in altra classe di concorso o grado di istruzione ai docenti in esubero o ai docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classe di concorso in esubero provinciale, come chiarisce esplicitamente l’art.2 comma 2:
“I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 8.4.2016”
La differenza sostanziale tra i docenti in esubero e i docenti non in esubero, ma appartenenti a classi di concorso che risultano tali a livello provinciale, è che i primi potrebbero essere utilizzati anche d’ufficio in altra classe di concorso o grado di istruzione, mentre i secondi possono essere utilizzati in questo modo solo a domanda.
Nel primo caso, l’utilizzazione d’ufficio potrà essere disposta secondo i criteri e l’ordine stabilito nell’art.2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI:
Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
a)insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione
Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, queste potranno essere richieste oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 7 comma 4 dell’ipotesi di C.C.N.I.
Nello stesso modo è possibile richiedere assegnazione provvisoria anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. Il docente nel vincolo quinquennale, quindi, potrà chiedere solo posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato, posti che risultano intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
Sempre nel comma 4 si esplicita chiaramente che la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa indicata nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI.
Non tutti i docenti, però, possono chiedere grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Il comma 5 dello stesso art.7 stabilisce, infatti, che “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17”.
Nel comma succitato si parla solo di grado di istruzione diverso da quello di titolarità, mentre niente viene disposto per altre classi di concorso relative allo stesso grado di istruzione di appartenenza. Quindi se i docenti che non hanno ottenuto la conferma in ruolo per il 2016/17 non potranno chiedere AP in altro grado, niente vieta loro di poter fare richiesta, invece, per altre classi di concorso appartenenti al grado di titolarità. Chiaramente sarà sempre una richiesta aggiuntive rispetto alla classe di concorso di titolarità.
Si ribadisce, quindi, che, in ogni caso, l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso di titolarità è prioritaria rispetto alle altre richieste e, come chiarisce l’art.7 comma 9, dovrà essere rispettato un preciso ordine nella valutazione delle domande e assegnazione della sede:
“L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.”
La mancata indicazione, tra le preferenze, del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative oltre che ad altri comuni, anche quelle per altre classi di concorso o posti di grado diverso. Questo, comunque, non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria e, in tali casi, infatti, l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento solo per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie in altra classe di concorso e/o altro grado: requisiti ultima modifica: 2016-06-24T07:51:11+02:00 da