Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: le precedenze

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 30.6.2020.

Gilda Venezia

La mobilità ha oramai prodotto i suoi effetti, come ogni anno molti docenti non sono stati soddisfatti nelle richieste espresse. L’unico modo, quindi, di correre ai ripari è affidarsi alle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, che permetteranno a molti docenti di avvicinarsi a casa almeno per il prossimo anno scolastico. In questo articolo si parlerà delle precedenze indicate nell’articolo 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nel quale sono indicate in ordine di importanza.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

  • Docenti non vedenti
  • Docenti emodializzati

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

  • Questa precedenza è valevole solo per le utilizzazioni provinciali, per il personale che negli ultimi otto anni ha richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità, dalla quale è stato trasferito come soprannumerario, producendo domanda condizionata o d’ufficio. Il docente per avere diritto di tale precedenza deve richiedere di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. In caso due o più docenti chiedano di rientrare ha precedenza colui che già appartiene alla medesima tipologia di posto.

III. PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

In questa categoria rientrano i docenti affetti da disabilità personali o che hanno necessità di cure particolari:

  • Personale docente con disabilità ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 104/92, accompagnata da una percentuale di invalidità pari almeno al 67% o con minorazioni presenti nella tabella A della legge n. 648/1950. Tale precedenza sarà valida se si esprime la preferenza sintetica del predetto comune prima di tutti gli altri, in caso contrario la domanda sarà sempre valida ma la precedenza non produrrà i suoi effetti.
  • Personale docente che necessita di cure particolari e continuative a seguito di gravi patologie. In questo caso non è necessaria la disabilità ai sensi della legge 104/92. Il diritto alla precedenza riguarda tutte le precedenze espresse a condizione che la prima sia relativa ad una scuola presente nel comune in cui vi sia un centro di cura specializzato o comune viciniore in assenza di posti o classi di concorso richiedibili. Tale precedenza sarà valida se si esprime la preferenza sintetica del predetto comune prima di tutti gli altri, in caso contrario la domanda sarà sempre valida ma la precedenza non produrrà i suoi effetti.
  • Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (disabile in situazione di gravità). Tale precedenza è usufruibile all’interno della provincia di residenza, a condizione di indicare almeno una scuola del comune di residenza oppure il comune stesso o il distretto subcomunale.

IV.ASSISTENZA

  • Personale docente che usufruisce dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 genitore naturale o adottivo ovvero esercitante tutela legale (non vale l’amministrazione di sostegno), di disabile in situazione di gravità. Nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili, tale precedenza viene riconosciuta a uno dei fratelli o delle sorelle in grado di assistere e che siano conviventi con il soggetto disabile.
  • Personale docente che usufruisce dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, coniuge o parte di unione civile di soggetto con disabilità grave.
  • Personale docente che presta assistenza come referente unico al genitore disabile in situazione di gravità. La condizione di referente unico deve essere documentata con autodichiarazione, che il coniuge ed altri figli non siano in grado di assistere il genitore per ragioni esclusivamente oggettive. Tale autodichiarazione non è necessaria in caso di convivenza con il soggetto disabile.
  • Personale docente madre o padre anche adottivo o affidatario di figlio di età inferiore a sei anni compiuti fra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso. Nel caso di adozioni o affidi i sei anni si intendono dal momento di ingresso del minore in famiglia.
  • Personale docente madre o padre anche adottivo o affidatario di figlio di età superiore a sei e inferiore a dodici anni compiuti fra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso. Nel caso di adozioni o affidi i sei anni si intendono dal momento di ingresso del minore in famiglia. Tale precedenza vale solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.
  • Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. Tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. Tale autodichiarazione non è necessaria in caso di convivenza con il soggetto disabile.

Le precedenze di assistenza di persona disabile ha valore anche nel caso di disabilità rivedibile, nel caso sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento vada oltre l’anno scolastico per cui è disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Le precedenze di tale categoria sono riconosciute solo se viene indicata come preferenza sintetica il comune o il distretto comunale in cui risiede il soggetto da assistere. La preferenza sintetica può essere solo preceduta da scuole dello stesso comune o distretto. Il domicilio dell’assistito se situato in comune differente viene considerato alla stregua della residenza. La precedenza per assistenza non sarà valida nel caso si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto domicilio in comune diverso dall’assistito.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

  • personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c), cioè che rientra da un collocamento fuori ruolo.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

  • Personale docente coniuge o convivente di personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza. Tale precedenza è usufruibile all’interno e per la provincia in cui il coniuge o parte dell’unione civile sia stato trasferito d’ufficio o abbia eletto domicilio al momento del congedo. È necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche presenti nel comune di trasferimento o di elezione di domicilio. Nel caso di mancanza di istituzioni scolastiche in tale comune si inserirà comune viciniore.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

  • Personale docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. È necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche presenti nel comune di trasferimento o di elezione di domicilio. Nel caso di mancanza di istituzioni scolastiche in tale comune si inserirà comune viciniore.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

  • Personale docente che riprende servizio al termine di un’aspettativa sindacale.Tale precedenza è usufruibile sono nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali e per la provincia dove è stata svolta l’attività sindacale e nella quale il docente risulta domiciliato da almeno tre anni. Il tutto va autodichiarato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: le precedenze ultima modifica: 2020-07-01T06:10:49+02:00 da

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