Utilizzazioni posto di sostegno per docenti su posto comune: condizioni, criteri e requisiti

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  29.6.2016

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– Nelle operazioni di utilizzazione esiste la possibilità, per i docenti titolari su posto comune, di chiedere di essere utilizzati su posto di sostegno.

Tale possibilità può essere sfruttata oltre che dai docenti con titolo di specializzazione sul sostegno, anche da coloro che risultano esserne privi, ma hanno specifici requisiti per poter presentare comunque richiesta.

Nell’art.2 comma 1 dell’ipotesi di CCNI, dove vengono presi in esame i docenti destinatari delle utilizzazioni, nella lettera i) risultano inseriti, infatti, i docenti che appartengono a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero.

La richiesta di utilizzazione sul sostegno può essere effettuata anche dal docente non in esubero e che non appartiene a ruolo, posto o classe di concorso in esubero provinciale, purché risulti in possesso del titolo di specializzazione. In base alla lettera l) dello stesso comma 1, infatti, i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. Questo significa che, al contrario di quanto previsto in caso di richiesta per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, che risulta aggiuntiva rispetto a quella per la classe di concorso di titolarità che è obbligatoria, per la richiesta di posto di sostegno non è obbligatorio presentare anche domanda di utilizzazione per posto comune che è la tipologia di posto di titolarità.

Oltre all’utilizzazione a domanda, esiste la possibilità, per il docente in esubero, di essere utilizzato d’ufficio sul sostegno, pur essendo titolare su posto comune, se risulta in possesso del titolo di specializzazione, in sintonia con quanto dispone l’art.2 comma 3 lettera c) dell’ipotesi di CCNI: “L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione

Tutto su utilizzazioni e assegnazioni

Particolari disposizioni vengono previste, inoltre, per i docenti appartenenti a classe di concorso in esubero che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione professionale sul sostegno o hanno conseguito il titolo di specializzazione al termine di corsi biennali o corsi intensivi organizzati dall’amministrazione scolastica. Nell’art.2 comma 8 si precisa, infatti, che “Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsiintensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi”

Per la scuola Secondaria di II grado l’art.5 comma 9 fornisce un’utile e importante precisazione in relazione alle aree disciplinari sul sostegno. Nel succitato articolo viene sottolineato, infatti, che le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Le utilizzazioni su posto di sostegno risultano avere la priorità nella sequenza operativa dei movimenti, come dispone l’art.9 comma 1 dell’ipotesi di CCNI:

Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive”

L’accoglimento della richiesta da parte dei docenti titolari su posto comune è condizionata dal numero di posti di sostegno che devono essere accantonati in base ai criteri stabiliti nel comma 2 dello stesso art.9, sia per quanto riguarda i docenti curricolari con specializzazione sul sostegno, sia per i docenti curricolari privi del titolo di specializzazione.

Nel primo caso le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale.

Nel secondo caso le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

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Utilizzazioni posto di sostegno per docenti su posto comune: condizioni, criteri e requisiti ultima modifica: 2016-06-30T05:00:40+02:00 da
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