Venezia. Part-time a.s. 2023/2024 personale docente, educativo ed ATA

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 3.2.2023.

Scadenza 15 marzo 2023.

Istanze di part-time a.s. 2023/2024 personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato.

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio I – sezione ATA :

Con riferimento a quanto in oggetto, si rammenta che il 15 marzo 2023 scade il termine perentorio per la presentazione presso le segreterie scolastiche delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale per le quali sono stati predisposti gli allegati modelli da utilizzare ai fini di cui trattasi e che si allegano alla presente.

Tutte le domande presentate nei termini, con esatta apposizione sulle stesse del timbro di acquisizione al protocollo della scuola, dovranno essere trasmesse a questo Ufficio (uspve@postacert.istruzione.it), entro il 31 marzo 2023.
Le segreterie scolastiche dovranno provvedere inoltre all’inserimento a SIDI:

  • delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che avendo maturato il diritto a pensione ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio a part time.

In relazione al trattamento dei dati personali di competenza di questo Ufficio, a margine della presente è data informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016.

1. NUOVE DOMANDE DI PART TIME: entro il 31 marzo 2023 le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI, al percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/ Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande, tutte le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini. Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per l’acquisizione a SIDI del relativo contratto. Si ricorda che ilcontratto di part time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di biennio in biennio (cfr. nota USR Veneto 8931 del 19.6.2012). Considerato che le domande potranno essere accolte nel rispetto del contingente, fissato al 25% della dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale, come previsto dall’art. 39 del CCNL del 29.11.2007 sarà cura delle sezioni di questo Ufficio, preposte alla gestione delle diverse tipologie di personale, comunicare l’accoglimento delle domande tramite la pubblicazione degli elenchi, suddivisi per classi di concorso o profilo professionale, successivamente alladefinizione degli organici dell’a.s. 2023/24.

2. RIENTRO A TEMPO PIENO: il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto. In caso di rientro da part-time a tempo pieno, la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata dallo scrivente Ufficio, mentre rimane di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione del contratto cartaceo di rientro in regime di full time; le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

3. VARIAZIONE ORARIO PART TIME: il personale già collocato in regime di part time che intende modificare il proprio orario di servizio per motivi personali, deve presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico entro i termini previsti. Copia del contratto di variazione oraria predisposto dalle istituzioni scolastiche dovrà essere spedita allo scrivente Ufficio, che provvederà ad aggiornare a SIDI il contratto già acquisito; per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado che non intenda in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato allo scrivente Ufficio (anche in questo caso dovrà essere trasmessa copia del contratto di variazione oraria) in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

4. PART TIME CON CONTESTUALE PENSIONE: esclusivamente per il personale che chiede la trasformazione a tempo parziale con contestuale pensione a partire dal prossimo anno scolastico, deve essere acquisita a SIDI la domanda con l’opzione espressa dall’interessato selezionando i campi “Cessazione dal servizio” oppure “Permanenza a tempo pieno” nel caso di superamento della quota stabilita dal contingente o di esubero nella classe di concorso di appartenenza o profilo professionale.

5. PART TIME NEO IMMESSI IN RUOLO: particolare attenzione va prestata per il personale neo immesso in ruolo che dovrà effettuare la richiesta di part time all’atto dell’assunzione e della stipula del contratto a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo professionale e di trasmettere tempestivamente la domanda a questo Ufficio.

L’accoglimento delle domande e la modifica di un contratto in essere sono di competenza del Dirigente Scolastico. Sia per le nuove domande che per le domande di modifica di un contratto in essere, si raccomanda di porre attenzione all’orario prescelto dagli interessati, che, di norma non potrà essere inferiore al 50% e, per il personale docente, dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso (scindibilità dell’orario di cattedra). Si ricorda che la stipula dei contratti da parte delle segreterie scolastiche potrà avvenire esclusivamente dopo la pubblicazione da parte dello scrivente Ufficio dell’elenco del personale che potrà usufruire del regime di lavoro part time e che una copia dei contratti stipulati deve essere inviata a questo Ufficio Scolastico.

Le Istituzioni Scolastiche, presso le quali venga assegnato per trasferimento da altre province personale già in part time, dovranno dare immediata notizia a questo Ufficio e, comunque, in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto.

Si richiama, inoltre quanto previsto dall’art. 73 del D. L. 112/08 convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico in quanto la trasformazione “può” essere concessa. Secondo la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30.06.2011 in presenza del posto nel contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro: in tal caso le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all’interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.

Qualora si determini un esubero di domande rispetto al contingente, questo Ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:

  • Precedenze di cui all’art. 8 del D.L. 81/2015;
  • Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo di domanda sarà considerata pari a zero);
  • Maggiore età.

Per quanto non indicato nella presente nota, deve farsi riferimento alle disposizioni di cui all’O.M. 446/97, all’art. 73 della legge 6.8.2008, n. 133, conversione in legge con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, N. 112, l’art. 16 della legge 183/2010 e circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9/2011.

I Dirigenti Scolastici vorranno dare ampia diffusione della presente a tutto il personale, anche a quello temporaneamente assente, precisando sin da ora che questo Ufficio non prenderà in carico istanze assunte al protocollo della scuola oltre il termine perentorio del 15 marzo 2023 e che pertanto non dovranno essere trasmesse ma resteranno acquisite agli atti della scuola, con preclusione per gli interessati di poter fruire del diverso regime lavorativo cui intendano accedere.

Venezia. Part-time a.s. 2023/2024 personale docente, educativo ed ATA ultima modifica: 2023-02-04T04:15:03+01:00 da
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