Il giudice, dopo quattro anni di processi, ha ritenuto colpevoli i docenti accompagnatori per non aver vigilato. Il fatto era avvenuto in Bosnia: 28 alunne erano partite da Banja Luka per un viaggio d’istruzione a Sarajevo.
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In Italia non succederebbe?
Ebbene, qualche insegnante un po’ sprovveduto potrebbe pensare: «È successo in Bosnia. In Italia un’assurdità del genere non sarebbe accaduta». Ma è proprio così? I docenti italiani che accompagnano le classi in gita scolastica sono tutelati? Possibile che in base alle leggi italiane un giudice italiano possa condannare un docente perché non ha “piantonato” gli studenti fin nella loro camera da letto?
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Ma nessun docente vi è obbligato
In Italia l’unica certezza in materia è che nessuna legge obbliga i docenti a far da accompagnatori. Anzi, la legge esonera esplicitamente gli insegnanti (tutti) da tale obbligo. L’art.7 del D.lgs. n. 297/1994 attribuisce al Collegio dei Docenti i criteri per le uscite didattiche; l’articolo 10, comma 3, lettera e, stabilisce le competenze del Consiglio d’Istituto in materia. Ogni singolo docente, però, è del tutto libero di concedere o negare la propria disponibilità a fungere da accompagnatore, ufficializzando la propria opzione nel Consiglio di Classe.
Se nessun docente è disponibile, la gita — sic et simpliciter — non si fa. Nessuna tragedia per gli studenti né per i loro genitori; nessuna conseguenza, né in termini disciplinari, né quanto a pubblico ludibrio, per il docente “renitente”. Anche perché tra i compiti istituzionali del docente non c’è il viaggio d’istruzione: esso è soltanto uno strumento didattico di integrazione all’attività didattica ordinaria. Sta alla libertà didattica del docente (garantita dall’articolo 33 della Costituzione) decidere se tale strumento sia utile o meno, e se sia opportuno avvalersene o no.
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Lo dicono le norme
Non lo diciamo noi. Lo dice il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992 (“Oggetto: Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”), all’articolo 8 (intitolato “Docenti accompagnatori”), comma 3: «Ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside (…) individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto».
“Tenendo conto della loro effettiva disponibilità”, dunque. Persino “ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni”. Ergo: nessun docente (nemmeno se precario) può essere obbligato alla gita scolastica, né alla sostituzione di un docente che abbia offerto la propria disponibilità qualora questi sia assente.
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Tanti rischi e nemmeno una lira bucata
Altrettanto certo è che, grazie alla finanziaria 2006 e al Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), nessun docente è più retribuito per l’accompagnamento degli alunni in viaggi in Italia e all’estero: sebbene di lavoro si tratti, e faticosissimo, da svolgersi oltre al normale orario di servizio, 24 ore su 24.
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Se accompagni, controlli pure le gomme…
Ciliegina sulla torta: la Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 impone ai docenti accompagnatori la responsabilità di verificare: che l’autista non guidi troppo a lungo e che fruisca di pause di riposo a norma di legge; che non si droghi né beva; che non superi le velocità consentite. Per di più essi devono controllare le condizioni di strada e traffico, nonché ”usura pneumatici, efficienza dei dispositivi visivi, illuminazione, retrovisori”, l’uso delle cinture da parte degli studenti, ed ogni aspetto tecnico relativo alla sicurezza del viaggio.
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…ma se fai un errore sei rovinato
Tutto ciò va ad aggiungersi ai già severissimi obblighi cui i docenti sono tenuti per evitare la culpa in vigilando, regolata in modo inequivocabile dall’art. 2048 del Codice Civile («I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto») e dall’art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 (sulla responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente). Obblighi che, se violati, costerebbero al docente conseguenze civili (e penali) tali da rovinare il futuro suo e della sua famiglia.
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Ne vale la pena?
È ovviamente giusto che il docente accompagnatore risponda della vigilanza sui minori a lui affidati. Ciò che è del tutto iniquo, è che responsabilità così gravi e gravose non siano retribuite in proporzione alla loro gravosità e gravità.
Sarà per questo che non si trovano più facilmente docenti disponibili ad accompagnare le classi in gita? E non è forse ora che i docenti prendano coscienza di venir pagati troppo poco per le responsabilità di cui li si investe?
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