Vigilanza, il “buco nero” del cambio d’ora

Orizzonte_logo14

Avv. Marco Barone,  Orizzonte Scuola, 10.1.2020

– I minuti in più di attesa andrebbero retribuiti o recuperati –

La scuola di oggi è sempre più problematica, sappiamo bene quello che accade, sembra di essere più in trincea che all’interno di una Istituzione pubblica italiana.

D’altronde è noto da tempo che i docenti, pur essendo pubblici ufficiali, vengono trattati con i piedi, e come si suol dire “cornuti e mazziati”, perchè sono i parafulmini del cattivo funzionamento della scuola. Una delle problematiche ancora irrisolte è quella del cambio d’ora

Le sentenze della Corte dei Conti

Ad oggi in tutti gli scritti che circolano si citano due sentenze della Corte dei Conti che hanno posto dei punti di riferimento su come ci si dovrebbe comportare durante il cambio d’ora. E’ “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante” (Corte dei Conti , Sez. I, n. 86/92, in “Riv. Corte conti”, 1992, fasc. 2, 93). Mentre una seconda sentenza afferma che l’insegnante che abbandona gli alunni senza comprovati e validi motivi e senza l’adozione di opportune cautele, è responsabile del danno (Corte dei Conti 14.03.1972, n. 52). Va ricordata a tal proposito anche la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, la quale ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Chiaramente, quando si verifica un danno allo studente durante il cambio d’ora, il docente verrà chiamato in causa sul punto. A prescindere dalla sua condotta iniziale. Partiranno procedimenti, processi e quant’altro. E’ in prima linea e in prima fila. Sarà poi nel merito del processo o della procedura che scaturirà che dovrà produrre le proprie difese dove ne uscirà discolpato o meno. Il punto è arrivare ad evitare la realizzazione del danno. La prevenzione. Ma quello che ci si deve chiedere, la scuola è oggi nelle condizioni effettive di poter prevenire? Serve certamente un lavoro di sistema, che parte dal Dirigente Scolastico, passa dai collaboratori scolastici, per arrivare ai docenti senza dimenticare la collaborazione fondamentale degli studenti.

Il CCNL contempla solo l’obbligo di arrivare 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

L’articolo 29 comma 5 CCNL scuola afferma che “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Questa norma, con riguardo ai 5 minuti, riguarda la prima ora di lezione nella scuola, non le successive .

La scuola è responsabile della sicurezza e della vigilanza degli studenti

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allieva. Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318).

«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13)”.

Il Dirigente scolastico ha i poteri di gestione ed è responsabile

Anche se riguarda una fattispecie specifica con riferimento alla problematica sulla sicurezza sul lavoro, è pur sempre in linea di generale un pronunciamento importante che lascia intendere quanto sia significativa la responsabilità della dirigenza scolastica. In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione( Cass.Penale. Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940),

La vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti” .Concetti ribaditi dalla nota Cassazione civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 23-05-2019) 02-08-2019, n. 20844

Che fare?

E quindi, eccoci al canonico e spesso irrisolto, che fare? Certamente è dall’incrocio e combinato disposto di questi principi giuridici che va gestita e organizzata la questione del cambio d’ora. E soprattutto da ciò che non si dovrebbe fare che si può arrivare a capire cosa si dovrebbe fare. Sarebbe opportuno, valutare in sede di contrattazione integrativa, una regolamentazione a tutela dei lavoratori sul punto. L’unica cosa certa è che nel cambio d’ora la classe non può, non deve rimanere scoperta, non può e non deve rimanere senza vigilanza, e che la responsabilità principale può incorrere, nel corso di cambio d’ora, nei confronti del personale a cui la classe è stata affidata. Una volta terminato il proprio orario di servizio nella classe considerata, lasciare questa incustodita nell’attesa dell’arrivo del proprio collega, può esporre l’intero sistema scolastico a delle responsabilità nel caso di una realizzazione di danno. A partire dalla dirigenza scolastica chiamata a vigilare e verificare che siano garantite o siano state garantite e impartite le opportune misure di vigilanza nel rispetto dei precetti normativi e contrattuali. Senza imporre obblighi od oneri non contemplati, poiché in tal caso si sarebbe presenti in forza di atti illegittimi. Così come deve essere chiaro che il lavoro prestato in più va riconosciuto. I minuti di lavoro prestati in più per soddisfare le esigenze di vigilanza nel corso del cambio d’ora, vanno retribuiti o recuperati. Cosa che spesso si verifica quando il cambio d’ora, coincide con la fine del proprio orario lavorativo. Non si lavora gratis. Così come va pensata in modo ottimale l’organizzazione dei turni e degli orari per rendere il cambio d’ora il più efficace possibile. E’ certamente difficile poter generalizzare anche perché esistono una pluralità di casistiche da affrontare, ma, ribadiamolo, il quadro normativo e giuridico in cui muoversi, è sostanzialmente quello qui prospettato. Pensiamo al cambio d’ora che coincide con il cambio di plesso. Spesso si è costretti a confidare, come si suol dire, nella buona sorte e nell’opera quasi da volontariato del personale scolastico. Così come va ricordato in generale che i collaboratori scolastici non dovrebbero effettuare in teoria vigilanza in una classe specifica, ma ai piani, e comunque questi non devono mai rimanere scoperti. Perché, ricordiamolo, basta un niente, perché succeda l’irreparabile, come purtroppo già capitato.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vigilanza, il “buco nero” del cambio d’ora ultima modifica: 2020-01-10T14:03:23+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl