Orizzonte Scuola, 5.1.2020
– Il vincolo triennale interessa i docenti soddisfatti nella mobilità su una specifica preferenza. I diversi casi sono indicati nel contratto sulla mobilità
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di ruolo della scuola primaria. Lo scorso anno ho chiesto il trasferimento da Roma a Bologna. Questo è il mio primo anno a Bologna. Sono vincolata a rimanere su Bologna per 3 anni o mi posso spostare in altra provincia dell’Emilia Romagna?”
Il vincolo triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria è stabilito nell’ultimo CCNI, che disciplina la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, ed è una novità prevista nell’art.2 comma 2
Riferimenti normativi
Nel succitato articolo si esplicitano le condizioni che determinano il vincolo di permanenza triennale nella nuova scuola di titolarità e in quali casi tale vincolo non si applica.
Nelle specifico l’art.2 comma 2 stabilisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Il vincolo triennale, quindi, interessa i docenti soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza analitica, oppure con preferenza sintetica nel comune di titolarità per la mobilità professionale o per trasferimento su diversa tipologia di posto.
Il docente che ottiene trasferimento sulla stessa tipologia di posto mediante preferenza sintetica su un comune non sarà, quindi sottoposto al vincolo triennale e, se interessato, potrà partecipare alla mobilità l’anno successivo
Conclusioni
Se la nostra lettrice ha ottenuto trasferimento nel comune di Bologna con preferenza sintetica sul comune, che, chiaramente, non potrà essere il suo comune di titolarità altrimenti non avrebbe potuto esprimere preferenza sintetica su di esso per il trasferimento (non viene indicato un trasferimento su altra tipologia di posto), allora non è soggetta al vincolo triennale e potrà presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21.
Se, invece, la scuola ottenuta nel trasferimento è stata richiesta nella domanda con preferenza analitica, in tal caso è nel vincolo e non potrà partecipare alla mobilità per il successivo triennio
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Vincolo triennale dopo mobilità riguarda solo alcuni insegnanti ultima modifica: 2020-01-05T17:24:08+01:00 da