Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

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Orizzonte Scuola, 20.2.2017

– Scheda  sulla normativa, compensi per docenti accompagnatori, attività didattica contemporanea. Il personale della scuola non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione.

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

L’unico compenso possibile può essere attribuito a carico del fondo di istituto, in base all’art. 88, c. 2, lettera “k” che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF”

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

La scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

La normativa

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Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori ultima modifica: 2017-02-20T06:26:33+01:00 da
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