Voto ammissione ad esame di Stato I ciclo: a deciderlo non può essere solo il registro elettronico

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 21.3.2018

– Tra meno di tre mesi i consigli di classe si riuniranno per decidere l’ammissione degli alunni all’esame conclusivo del primo ciclo; secondo quanto stabilito dall’art.6 del D.Lgs. n.62 del 2017, il voto di ammissione dovrà essere espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. La stessa modalità per determinare il giudizio di idoneità era indicata nel DPR n. 122 del 2009 che richiamava l’art.11 del D.Lgs. n.59 del 2004, uno dei decreti attuativi della Legge n.53 del 2003, la cosiddetta Legge Moratti.

Sia il decreto 122 che il 62, che dettano entrambi norme sulla valutazione, per determinare il giudizio di idoneità (così era definito nel D.Lgs. 59) o voto di ammissione, insistono sul ‘percorso’ scolastico compiuto dall’alunno, intendendo che al termine del triennio, ai consigli di classe, per l’ammissione all’esame di Stato spetterà considerare, l’itinerario che ciascun alunno ha seguito, sia in relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento raggiunti.

Tra l’altro il decreto 62 afferma che la valutazione è coerente con la personalizzazione dei percorsi, e quindi, in sede di valutazione finale occorrerà tenerne conto. Il concetto di personalizzazione è stato introdotto dalla legge Moratti, prima di allora il DPR n.275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, citava, come forma di flessibilità didattica, l’attivazione di percorsi didattici individualizzati.

Sul voto di ammissione chiarisce anche l’art.2 del D.M. 741 del 2017 precisando che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale ed in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, da quest’anno anche inferiore a sei decimi.

Peccato che nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione degli alunni così come la discrezionalità tecnica sulla valutazione, spettante al consiglio di classe, è ormai affidata alla media matematica desunta dal registro elettronico. E’ cosi per il voto di ammissione.

Non si dà quindi a ciascun alunno ciò che è suo e ha svolto nel corso del triennio, perché frutto di un percorso costruito sulla base di esperienze educative e formative, ma ciò che calcola il registro elettronico che non è uno strumento di valutazione. In questo modo si azzerano l’impegno, la costanza, l’abnegazione, la partecipazione al dialogo educativo, gli stili individuali di apprendimento, le attitudini, le esperienze significative, il comportamento corretto ed altro ancora che possono aver caratterizzato in diversa misura il percorso scolastico di ogni alunno. Riguardo al voto di comportamento, espresso da quest’anno secondo il D.Lsg.62, attraverso un giudizio sintetico, meno male che non potrà essere calcolato nella media dei voti.

Tale procedura svilisce il lavoro dei consigli di classe che affidano alla macchina elettronica una competenza che è la loro, di fatto negando paradossalmente la valenza stessa della personalizzazione dei percorsi, la progettazione educativa e didattica attuata e deliberata in sede di consiglio di classe, nel corso del triennio, e l’antropologia pedagogica di riferimento, approvata nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Peraltro per evitare questo meccanismo così assurdo basterebbe semplicemente riappropriarsi della potestà valutativa in capo ai docenti e mettere in atto un modello di valutazione descrittivo-narrativo che pure la norma non nega, tant’è vero che il decreto 62 tra i principi della valutazione mette in primo piano il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, volendo significare che c’è nel percorso di apprendimento, uno sviluppo diacronico, una successione di esperienze, di eventi, di spinte, di flessioni che il consiglio di classe non può permettersi di ignorare in sede di valutazione finale e come giusto che sia, anche di riportare sul verbale, per fare in modo che il voto di ammissione scaturisca da un iter logico-valutativo.

Se la norma dice infatti di considerare il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno, non si capisce come la media del registro elettronico possa valutare tutto ciò. La competenza è del consiglio che in questo caso è un organo tecnico, non del registro elettronico che è solo uno strumento di lavoro. Ricordiamo che la valutazione è collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art.2 D.Lgs.n.62/2017).

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Voto ammissione ad esame di Stato I ciclo: a deciderlo non può essere solo il registro elettronico ultima modifica: 2018-03-22T05:26:44+01:00 da
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