L’uso del badge per i docenti non è obbligatorio

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Reginaldo Palermo,  La Tecnica della scuola  15.10.2015.  

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Sono molti gli istituti scolastici che impongono ai docenti l’uso del badge per monitorare l’orario d’ingresso e uscita dalla scuola, anche dopo l’introduzione del registro elettronico, che di fatto dovrebbe anche monitorare la presenza in servizio dell’Insegnante.

Vediamo la normativa di riferimento per capire meglio se innanzitutto è legittimo obbligare il personale docente all’uso del badge.

Il vigente CCNL di comparto all’art. 29 comma 5 prevede solo che il docente debba trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione, null’altro è menzionato in merito alla rilevazione elettronica o automatica dell’orario d’ingresso e di uscita dall’istituzione scolastica.

La circolare n. 4797 del 20/11/1992 emanata dal Ministero della Funzione pubblica recita quanto segue: “Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia… “La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.

La materia è stata spesso oggetto di contenzioso, dalla giurisprudenza di merito sino a quella di legittimità, che ha visto per la totalità dei casi l’amministrazione scolastica soccombente in giudizio.

Emblematiche le pronunzie del Tribunale di Pisa Sezione Lavoro del 31/1/2006 e del Tribunale di Torino Sezione Lavoro del 20/6/2006 che hanno specificato che nella scuola pubblica i docenti non hanno l’obbligo di marcare la presenza con il cartellino magnetico e per verificarne la presenza sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore. Ed hanno altresì ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino, escludendo l’applicabilità di sanzioni disciplinari verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.

Inoltre, la questione è stata suggellata dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11025 del 12/5/2006, che ha avuto modo di far rilevare come la norma contrattuale non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti.

Per i docenti di scuola statale, quindi, non v’è nessun obbligo di timbrare il cartellino. La possibilità di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell’effettiva prestazione lavorativa del personale docente dovrebbe trovare riscontro in una specifica norma contrattuale che al momento non esiste.

Ma l’introduzione del registro elettronico sembrerebbe una sorta di rivincita da parte dell’amministrazione scolastica, che dovrebbe comunque riuscire a monitorare in tempo reale la presenza in servizio dei Docenti.

Invece non è proprio così, perché pare che in molte scuole, i docenti abbiano il vezzo di compilare il registro elettronico a casa nel pomeriggio, o al mattino prima dell’inizio delle lezioni, o addirittura ogni 2-3 giorni. Ovviamente, in assoluta buona fede, probabilmente perché la scuola non ha un’ottima connettività Wi-Fi o via cavo, oppure in classe si vuole ottimizzare al massimo il tempo da destinare alla lezione.

L’uso del badge per i docenti non è obbligatorio ultima modifica: 2015-10-15T21:48:32+02:00 da
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