Tutte le novità della revisione degli esami di Stato che manderà in soffitta il «quizzone»

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– E’ in dirittura d’arrivo anche la pubblicazione del decreto legislativo per la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado, come previsto dal comma 181 lettera i 2) della legge 107.
Un passo importante verso il cambiamento promesso dalla Buona scuola: il meccanismo vigente, introdotto nel 1997 dalla legge 425, appare ormai poco efficace e lontano dagli standard europei. Frequenti al termine dell’esame i casi di insoddisfazione di famiglie e studenti riguardo al voto finale, ormai considerato poco indicativo anche dalle Università.
Le anticipazioni evidenziano adeguamenti sostanziosi alla 107 e tali da operare un lifting profondo al volto dell’esame di Stato a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
Proviamo a sintetizzare le principali novità.

Invalsi
Nel corso del quinto anno saranno previste prove Invalsi a carattere nazionale, «computer based» e adattive, in tre materie: italiano, matematica e inglese. Quest’ultima certificherà i livelli di apprendimento in coerenza con il Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue (Qcer – A1, …,C2).
I docenti avranno l’obbligo della somministrazione delle prove agli studenti.

Ammissione agli esami
Per poter essere ammessi agli esami saranno necessarie tre condizioni:

  1. avere ottenuto nello scrutinio finale la media del 6 (e non più la sufficienza in tutte le discipline del curricolo);
  2. partecipare alle prove Invalsi;
  3. partecipare alle attività di alternanza scuola lavoro previste dalla legge 107 (200 ore nei licei e 400 nei tecnici e professionali da svolgere nel triennio).

Il credito scolastico, che attualmente vale fino a 25 punti, avrà un’incidenza fino a 40 punti. Probabilmente si terrà conto anche della valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro e delle prove Invalsi. Da sistemare in tal caso l’anomalia grossolana: l’Invalsi, come è noto, ha solo compiti di rilevazione degli apprendimenti, e non funzioni di valutazione degli alunni che l’attuale quadro normativo riconosce esclusivamente ai docenti.

Commissione di esami
Ancora in forse la scelta tra due alternative: costituita da tutti i membri interni del consiglio di classe e presieduta da un presidente esterno per ogni commissione (la più probabile anche per abbattere i costi), oppure formata da tre membri interni, tre esterni e da un presidente esterno, ma unico che presiederà gli scrutini finali di tutte le commissioni e garantirà l’uniformità delle operazioni d’esame.

Le prove scritte
Le prove scritte saranno sempre a carattere nazionale, ma, per elaborarle, il Miur terrà conto dei profili in uscita di ogni indirizzo. Tre le novità importanti:

  1. introduzione di griglie con punteggi per la correzione;
  2. obbligo di superare due sole prove scritte a carattere nazionale (italiano e prova di indirizzo);
  3. punteggio massimo totale di 40 punti per le due prove scritte (ognuna delle due prove scritte massimo 20 punti).

La prova più temuta, la terza prova, quella che impropriamente veniva chiamata il “quizzone”, dovrebbe finalmente andare in “soffitta” .

Il colloquio
Oltre alle due prove scritte ci sarà un colloquio per accertare le competenze relative al profilo dello studente e la sua capacità argomentativa e critica a partire da un testo o da un documento scelto tra le proposte elaborate dalla commissione e comprende l’esposizione delle attività svolte in alternanza. Ricordiamo a tal proposito che le commissioni devono tenere conto (comma 30 della 107) nello svolgimento dei colloqui di quanto raccolto nel «curriculum digitale dello studente» (competenze acquisite, eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico).
Il colloquio avrà un punteggio massimo pari a 20.

Documento di valutazione finale
L’esito finale dell’esame sarà sempre espresso in centesimi, ma il documento finale conterrà anche gli esiti delle prove Invalsi, i voti di ammissione, eventuali lacune riscontrate in sede di scrutinio per l’ammissione, i risultati delle prove d’esame, l’esito di eventuali percorsi opzionali, i certificati di competenze rilasciati da aziende o enti in cui si è svolta l’alternanza scuola lavoro, altre certificazioni esterne conseguite dallo studente.
Apprezzabile lo sforzo del Governo di tendere a una valutazione finale non più selettiva, né meramente sommativa, ma formativa o meglio “autentica” in quanto ottenuta attraverso «esperienze di apprendimento».
E’ auspicabile l’utilizzo di soluzioni uniformi su tutto il ciclo di studi in modo da rendere l’intero sistema coerente.

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Tutte le novità della revisione degli esami di Stato che manderà in soffitta il «quizzone» ultima modifica: 2016-09-21T06:48:44+02:00 da
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