Conflitti tra colleghi, quando si rischia reato di calunnia?

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 2.8.2019

Nella scuola, spesso, la conflittualità raggiunge livelli così alti di scontro, che si finisce sul piano penale. Il caso trattato dalla Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-05-2019) 12-07-2019, n. 30748 è interessante perché rappresenta in base a quanto ricostruito dai giudici quando si può incorrere nella calunnia.

Fatto

“Il ricorrente ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile in ordine al delitto di calunnia ex art. all’art. 368 c.p., ha rideterminato la pena in due anni di reclusione un anno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa.

Secondo l’accusa il ricorrente era responsabile di aver, con denuncia querela “proposta al comando Stazione Carabinieri di (OMISSIS) accusato falsamente (omissis) del delitto di lesioni che si sarebbero realizzate a mezzo di una aggressione fisica consistita nell’aver strattonato il ricorrente esercitando una forte pressione sulla spalla nel corso di una animata discussione avvenuta all’interno dell’istituto Comprensivo di Scuola per l’infanzia di (OMISSIS), evenienza smentita dalle dichiarazioni rese da testimoni che avevano concordemente negato alcun contatto diretto durante il colloquio intervenuto il (OMISSIS), “in (OMISSIS) data del deposito della denuncia querela”.

I fatti in argomento si sarebbero realizzati durante una pausa della ricreazione all’interno del citato plesso scolastico nel corso della quale la dirigente scolastica e la collaboratrice, avrebbero sottoposto per la firma una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente evenienza che avrebbe comportato da parte del ricorrente il tentativo di rientrare in possesso del foglio sul quale era stata apposta la firma e che, secondo quanto denunciato dal ricorrente avrebbe visto la dirigente reagire esercitando nei confronti dell’uomo una forte pressione sulla spalla che gli provocava delle lesioni, contatto fisico smentito dai presenti.”

Il reato di calunnia quando sussiste e quando no

“ realizza il reato di calunnia il fatto, oggetto della falsa accusa, diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, limitandosi l’esclusione dell’integrazione della fattispecie allorchè il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l’aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 5, n. 32673 del 16/06/2015, P, Rv. 264474).

Risulta essere esemplificativo quanto questa Corte ha avuto modo di evidenziare in precedente sentenza in occasione della quale aveva già ribadito tale principio escludendo la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull’essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 35339 del 10/04/2008, Aloisi, Rv. 241398). Principio che non è applicabile al caso sottoposto a scrutinio, non essendosi limitata la querela del ricorrente ad una descrizione enfatizzata della condotta, quanto, piuttosto, alla descrizione di condotte smentite dai testi e dalle altre risultanze processuali analiticamente vagliate dai giudici di merito che erano tese all’incolpazione della direttrice del delitto di lesioni personali”.

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Conflitti tra colleghi, quando si rischia reato di calunnia? ultima modifica: 2019-08-02T09:01:42+02:00 da
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