di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 16.7.2020.
L’utilizzazione interprovinciale è regolamentata dal comma 5 dell’articolo 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, il quale dice:
“Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”.
L’utilizzazione interprovinciale è, quindi, richiedibile da coloro i quali siano titolari su classe di concorso dichiarata in esubero nella provincia di titolarità.