di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della scuola, 18.4.2018
La definizione della sentenza n. 3875/09 della Corte di Cassazione definisce il mobbing: “Una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità”.
A tal riguardo si ricorda che secondo il modello di Heinz Leymann le fasi del mobbing sono 4:
- Conflitto quotidiano: quotidianamente si verificano conflitti, nascosti da un’apparente normalità.
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Inizio del mobbing: la vittima viene attaccata dal punto di vista psicologico, delle relazioni sociali, della comunicazione, della professione e della salute.
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Abusi: trasferimenti, richiami ingiustificati, demansionamento.
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Esclusione: la vittima si esclude dal mondo del lavoro o viene esclusa a causa di malattie psicosomatiche, sintomi ossessivi, dimissioni, prepensionamento o licenziamento.
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Abusi, conflitti, esclusioni: ecco cos’è il mobbing ultima modifica: 2018-04-19T06:28:37+02:00 da