di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 30.6.2020.
Gli esiti della mobilità sono stati pubblicati nella giornata di ieri, qualora si abbiano dei dubbi in merito al punteggio di qualcuno che ha ottenuto il trasferimento su un cattedra per la quale nutrivamo speranze, è possibile richiedere “accesso agli atti” per verificare la correttezza delle dichiarazioni. Il possesso degli atti è fondamentale per poter eventualmente poi procedere con un ricorso anche dal giudice. Attraverso la documentazione in possesso potremo verificare la congruità di quanto dichiarato. Come fare per poter accedere agli atti? ne abbiamo diritto?
La legge n. 241/90 ha normato l’accesso agli atti amministrativi e nello specifico all’art.22 lo riconosce a “tutti i soggetti privati…che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”
Questo diritto lo si può esercitare nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico, nel caso dei docenti, nei confronti della scuola di titolarità o servizio, dell’ufficio scolastico provinciale e regionale, ma anche nei confronti dei soggetti di diritto privato limitatamente, però, alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Come si esercita il diritto di accesso agli atti?
Si deve fare una richiesta formale all’amministrazione che detiene l’atto, motivando l’interesse a conoscere l’atto. La richiesta può essere fatta tramite raccomandata ar, pec, oppure protocollando direttamente presso l’amministrazione la richiesta. Nel caso della mobilità la richiesta di accesso agli atti va fatta all’ufficio scolastico provinciale.
A cosa si può avere accesso e quanto costa?
Si può chiedere di visualizzare gli atti, ma anche di estrarne copia. Per la visualizzazione degli atti non c’è nessun costo, per l’estrazione della copia invece c’è il costo di riproduzione stabilito dall’amministrazione.
Come avviene l’accoglimento e qual è la tempistica?
L’amministrazione ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per permettere l’accesso, nel caso in cui ci siano dei contro interessati, deve notificare agli stessi la richiesta di accesso, che devono manifestare se hanno eventuali motivi per opporsi alla richiesta.
In caso di accoglimento, l’amministrazione comunica al richiedente l’ufficio presso il quale rivolgersi con un congruo periodo di tempo di anticipo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione o ottenere copia del documento. Negli ultimi tempi l’amministrazione sta inviando attraverso pec, direttamente all’interessato la documentazione.
Come comportarsi in caso di non accoglimento?
In caso di mancato accoglimento si può:
- Presentare ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all’Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l’accesso ai documenti richiesti. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. L’amministrazione però può ignorare il parere della Commissione, prendendosene la responsabilità davanti al giudice amministrativo.
- Presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dal diniego o, nel caso si sia precedentemente presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, tenendo conto dei termini di sospensione.
.
.
.
.
.
.
Accesso agli atti: normativa ultima modifica: 2020-06-30T07:39:47+02:00 da