Alternanza, decreto in arrivo

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 –  Dubbi da sciogliere sulle 400 ore di lavoro: sostitutive o aggiuntive all’orario delle lezioni. 

Alessandra Ricciardi,  ItaliaOggi  22.3.2016

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Alternanza scuola-lavoro, in arrivo il decreto che ne disciplina le modalità attuative in termini di «diritti-doveri» per gli studenti. Il regolamento, previsto dalla riforma della scuola definita dalla legge n. 107/15, è ancora in bozza in attesa che siano formulate le osservazioni del Consiglio superiore dell’istruzione.

Acquisito il parere, il provvedimento andrà alla firma dei ministri dell’istruzione, Stefania Giannini, e del lavoro, Giuliano Poletti. L’obbligo di alternanza riguarda per quest’anno 500 mila alunni delle terze classi di licei, istituti tecnici e professionali. Per i primi l’orario previsto di lavoro è di almeno 200 ore, per i tecnici e professionali si sale a un minimo di 400 ore. Il tutto sempre nell’arco degli ultimi tre anni del corso di studi.

Ma quello che il decreto al momento non dice è se queste ore, che sono definite come parte «integrante e coerente del percorso di studi», siano da intendersi come sostitutive di una quota parte dell’orario già previsto oppure se si aggiungano alle ore ordinamentali, ipotesi quest’ultima che sembra essere suffragata dalla previsione che le attività si possano svolgere anche d’estate. Una differenza non da poco, che potrebbe avere effetti non solo sui percorsi dei singoli studenti ma anche sull’assetto degli organici delle scuole per le varie discipline.

L’alternanza prevista dalla riforma della Buona scuola mette a regime le sperimentazioni finora fatte, in cui erano gli studenti a presentare la richiesta di svolgere attività in ambito lavorativo.

Un’apertura al mondo del lavoro che ha finora scontato le differenze territoriali, con un Nord più disponibile e un Sud in cui la carenza di aziende la fa da padrone. E poi c’è la struttura aziendale nazionale, fatta di un 95% di piccole e medie imprese con meno di dieci addetti, che rende difficile garantire ospitalità e tutor all’intera potenziale platea degli studenti. Difficoltà con cui aziende e presidi stanno già facendo i conti.

Nel nuovo regime, è compito del dirigente scolastico individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e con questi stipulare le relative convenzioni: aziende, associazioni di imprese, camere di commercio, enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore, ordini professionali, musei, istituti pubblici e privati operanti nei settori culturali, ambientali e sportivi.

I percorsi devono essere inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa della scuola. Il percorso può essere svolto in un’azienda, ma anche attraverso la modalità dell’impresa formativa simulata. Le competenze acquisite vanno certificate. Gli studenti devono essere seguiti da un tutor interno indicato dalla scuola e da un tutor esterno, indicato dall’azienda.

La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura che ospita gli studenti. Tra le attività ricadono anche gli stage, i tirocini e la didattica di laboratorio. Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessario che lo studente abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Gli studenti-lavoratori sono tenuti a rispettare le regole comportamentali, igieniche, di sicurezza e organizzative vigenti nell’impresa. Ogni studente, al termine del percorso, darà un giudizio dell’esperienza fatta.

Alternanza, decreto in arrivo ultima modifica: 2016-03-22T07:23:06+01:00 da
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