Ammalarsi costa fatica ed anche denaro

Gilda Venezia

di Antonio MarchettaOrizzonte Scuola, 1.12.2020.

La decurtazione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni.

Gilda Venezia

Una lettrice: “Sono una docente di ruolo neoimmessa; vorrei sapere se adesso, con il ruolo, quando sono in malattia mi vengono trattenuti dallo stipendio 5 euro al giorno per i primi 10 giorni di malattia come mi succedeva quando ero precaria” Quello a cui si riferisce la nostra insegnante è il “decreto Brunetta”, entrato in vigore il 25 giugno 2008, il quale prevede che i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, determinino una variazione, corrispondente ad una decurtazione retributiva, dello stipendio.

La Legge prevede la decurtazione di una parte della retribuzione in caso di malattia.

L’art. 71, comma 1, del Decreto Legge n. 112/08 convertito dal Parlamento con alcune modificazioni, nella Legge n. 133/08, prevede che:

  • per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Tradotto, significa, che il dipendente pubblico, in caso di assenza per malattia, vedrà decurtata di una piccola cifra la propria retribuzione mensile. Naturalmente quest’ultima sarà direttamente proporzionale al numero dei giorni di mancato lavoro. Più giorni di assenza, maggiore la trattenuta retributiva.

Corte Costituzionale: legittima la decurtazione. Dopo l’11 esimo giorno di assenza per malattia, piena retribuzione.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. La trattenuta retributiva è relativa ai primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia, non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno.

La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.

Dalla suddetta, si legge una precisazione riguardante il periodo eccedente i 10 giorni:

“[…] nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni – ad esempio per undici giorni o più – i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. Quindi i docenti avranno piena retribuzione a partire dall’undicesimo giorno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.

Per gli insegnanti si riduce la RPD, retribuzione professionale docenti

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè tutto il personale pagato dal Tesoro), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:

  • La retribuzione professionale docenti (RPD);
  • Il compenso individuale accessorio;
  • L’indennità di direzione del Dsga.

Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi. Si tratta di circa 6 o più euro al giorno – in meno sullo stipendio – per gli insegnanti, in base alla fascia stipendiale:

Assenze escluse dalla decurtazione retributiva (primi 10 giorni)

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:

  • ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di preospedalizzazione.
    I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h. Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero).
    Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. La certificazione giustificativa deve essere rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che possieda i requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero (vale a dire un’assistenza continuativa a carattere multiprofessionale o polispecialistico); non rileva, pertanto, la certificazione di una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” ancorché la stessa sia stata fornita da una struttura ospedaliera.
  • successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest’ultima comprensiva della convalescenza domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza postricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo caso la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009);
  • ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché“sostitutivo del ricovero ospedaliero”;
  • infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1, cit. CCNL);
  • infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

Risposta al quesito

La decurtazione retributiva per i primi 10 giorni di assenza per malattia non fa distinzione tra docenti a T.I.  e T.D. con fine servizio al 31/08 o 30/06.

Quindi che si tratti di docente con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31/08 (posto vacante e disponibile) o 30/06 (termine delle attività didattiche), vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

I docenti con contratto a T.D. – Supplenze brevi/temporanee

I supplenti con nomina breve del Dirigente Scolastico:

  • hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno;
  • l’assenza per malattia è retribuito al 50%.

Ricordiamo che chi ha una supplenza fino al termine delle lezioni, giuridicamente rientra sempre nelle “supplenze temporanee” di esclusiva competenza del dirigente scolastico al pari delle supplenze “brevi” (una settimana, un mese..ecc).

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Ammalarsi costa fatica ed anche denaro ultima modifica: 2020-12-01T11:22:35+01:00 da
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