Orizzonte Scuola, 24.9.2019
– Validità anno scolastico scuola secondaria di primo e secondo grado: è necessario frequentare almeno tre quarti del monte ore personalizzato.
Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
Affinché gli alunni della scuola secondaria vengano scrutinati è necessario che gli stessi frequentino almeno tre quarti del monte ore personalizzato.
Per la scuola secondaria di primo grado il riferimento normativo è il decreto legislativo 62/2017 (articolo 5/1): Ai fini della validita’ dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
Per la scuola secondaria di secondo grado il riferimento normativo è il DPR 122/09 (articolo 14/7): …ai fini della validita’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Sia il DPR 122/09 che il D.lgs 66/2017 prevedono la possibilità che le scuole ricorrano a deroghe motivate al succitato limite (stabilite dal collegio dei docenti), fermo restando che i consigli di classe abbiano gli elementi sufficienti per la valutazione degli alunni interessati.
Quali deroghe
Un aiuto al riguardo è fornito dalla Circolare del Ministero del 20/04/2011, che indica a titolo esemplificativo quali possono essere i motivi di deroga:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Alunni disabili
La frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato è prevista anche per gli alunni disabili, a meno che le loro assenze non rientrino in una delle cause stabilite dal collegio dei docenti, tra i quali vi possono essere (come ci sono nella maggior parte delle delibere dei Collegi delle varie scuole, se non in tutte) “gravi motivi di salute adeguatamente documentati” e “terapie e/o cure programmate”.
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Ammissione classe successiva, limite massimo di assenze e deroghe. Studenti con disabilità ultima modifica: 2019-09-24T21:48:12+02:00 da