Ancora ricorsi?

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.6.2019

– Bisogna diffidare da offerte di ricorsi a basso costo illusorie e pericolose –

Il Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019 ha permesso l’aggiornamento triennale delle GaE che erano rimaste ferme ancora al 2014. Fino a quest’anno i diversi decreti di aggiornamento annuali avevano consentito solo di sciogliere la riserva per conseguimento del titolo di abilitazione, di inserire il titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno oppure di inserire l’invalidità superiore al 46% ai fini del riconoscimento della riserva “N”.
Non hanno però mai permesso di aggiornare il punteggio con l’inserimento di titoli e servizi.

Ma anche in questa occasione sono però comparse in rete accattivanti proposte da parte studi di avvocati e sedicenti sindacati di ricorso per l’inserimento di diplomati magistrali ante 2001/02 che non hanno ancora intrapreso azioni giudiziarie.

E allora qual è il problema? Semplicemente che per ben tre volte l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 11 del 20.12.2017, sentenza. n. 4 del 27.02.2019 e sentenza n. 5 del 27/02/2019) ha categoricamente escluso i diplomati magistrali dalle Graduatorie ad Esaurimento per una serie di motivazioni cheriportiamo di seguito.

  1. per prima cosa l’Adunanza plenaria ha precisato che l’eventuale domanda di inserimento doveva essere proposta ancora nel 2007 prima della chiusura delle GaE in occasione dei periodici aggiornamenti;
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  2. il supremo Giudice amministrativo ha chiarito poi che in ogni caso, il diploma magistrale conseguito prima del 2001/02 non è abilitante ai fini dell’inserimento in GaE, ma soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi.

Infatti, nelle sentenze gemelle precedentemente menzionate (n. 4 e 5 del 27/02/2019), il Consiglio di Stato afferma che “valore abilitante si esaurisce nella possibilità di partecipare (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”, escludendo quindi il diritto all’inserimento in GaE.

Pertanto oggi appaiono del tutto infondati e pretestuosi nuovi ricorsi per l’inserimento in GaE ed anzi potrebbero essere valutati dal Giudice amministrativo addirittura come “temerari” e quindi condurre ad una responsabilità aggravata in termini di condanna alle spese a carico dei ricorrenti in ipotesi di soccombenza.

Ipotesi non poco plausibile, considerato che il nuovo collegio giudicante della sez. III bis del TAR Lazio-Roma (che si occupa di contenzioso scolastico) appare molto propenso a comminare la condanna alle spese in caso di soccombenza, diventando rari i casi di compensazione delle spese di lite.

E’ ormai indiscusso l’orientamento CdS sfavorevole ai DM che, nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in riferimento al concorso straordinario, ha escluso coloro che non avevano il servizio richiesto (due annualità) precisando che il “valore abilitante si esaurisce nella possibilità di partecipare (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”. Dunque, in questa ordinanza il Consiglio di Stato sembra spingersi anche oltre, escludendo il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/02 tout court, e non solo con riferimento all’inserimento nelle GaE.

Pertanto invitiamo tutti i colleghi a diffidare da offerte di ricorso a basso costo intentate allo scopo di lucrare sulla speranza del tutto legittima di aspirare ad un posto di ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria: meglio la strada, certamente più impervia ma più sicura e meno illusoria, del concorso sia esso riservato o ordinario.

Insomma, lasciamo perdere gli azzeccagarbugli e tutti coloro che speculano sulla pelle dei precari.

 

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia

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Ancora ricorsi? ultima modifica: 2019-06-02T05:40:40+02:00 da
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