Anno di prova: le indicazioni dell’USR per il Veneto

Gilda Venezia

30.03.2024

Personale docente con contratto a tempo determinato assunto nell’a.s. 2023/2024 ai sensi dell’art. 5, commi 5-12, del D.L. 44/2023 – Indicazioni operative sulle operazioni in capo al Comitato di Valutazione.  

Gilda Venezia

L’USR per il Veneto ha inviato alle scuole le proprie indicazioni sui docenti con contratto a tempo determinato assunti nell’a.s. 2023/2024 ai sensi dell’art. 5, commi 5-12, del D.L. 44/2023.

Ricorda, anzitutto, quanto disposto dall’art. 5 del decreto-legge n. 44 del 2023, in particolare i commi 7-9, che prevedono che “nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso  annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le  integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una  lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente  titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. In caso  di positiva valutazione delle prove, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con  decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima  istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato” .

Al fine di garantire il rispetto del termine del 15 luglio 2024, entro cui deve svolgersi la prova  consistente in una lezione simulata, l‘ufficio invita il comitato di valutazione a concludere entro e non oltre sabato 8 giugno 2024, onde poter  garantire l’espletamento della citata lezione simulata. 

GLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Dopo la conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione,  Dirigenti Scolastici  dovranno emettere, in caso di giudizio favorevole o in applicazione dell’articolo 13, comma 5, del D.M.  226 del 16 agosto 2022, provvedimento motivato di superamento del periodo di formazione e prova per il  personale docente di competenza, e ad inviare l’elenco dei docenti che hanno ottenuto tale giudizio favorevole  all’Ufficio di Ambito Territoriale competente entro e non oltre il 12 Giugno 2024, per consentire i successivi  adempimenti da parte di questa Direzione.

In caso di mancato superamento del periodo di formazione e prova, i Dirigenti Scolastici dovranno comunque inviare  l’elenco del personale docente di competenza, indicando le motivazioni del mancato superamento dello  stesso, all’Ufficio di Ambito Territoriale competente entro e non oltre il 12 Giugno 2024, per consentire i  successivi adempimenti da parte di questa Direzione. 

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, avuta conferma dalle II.SS. dei  docenti che hanno conseguito un esito favorevole del periodo di formazione e prova, provvederanno all’invio  all’Ufficio III i nominativi dei docenti tenuti allo  svolgimento della prova di lezione simulata. 

Sempre entro la data del 14 giugno 2024, gli Uffici di Ambito Territoriale avranno cura di inviare l’elenco dei  docenti che non hanno superato il periodo di formazione e prova, indicandone anche la motivazione, come  riportata dalle II.SS. 

In seguito l’Ufficio Scolastico Regionale  comunicherà il nominativo del componente esterno, individuato tra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi  ed i dirigenti tecnici, con cui integrare i Comitati di Valutazione delle II.SS. coinvolte al fine della valutazione  della prova di lezione simulata. 

VALUTAZIONE DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA E LEZIONE SIMULATA: ESITI 

La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova ai  sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

La prova di lezione simulata si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità. La mancata presentazione  nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata  all’immissione in ruolo. Decade, altresì, dalla procedura, il candidato che non superi positivamente la prova  consistente in una lezione simulata

Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la  trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo  determinato

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla  lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica  dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso la  quale ha prestato servizio a tempo determinato nell’a.s. 2023/2024. 

In particolare, a tale riguardo, al fine di evitare rilievi da parte della Ragioneria Territoriale di Stato, è opportuno  che i Dirigenti Scolastici, entro il 31 agosto 2024, procedano alla redazione di un atto, eventualmente anche  cumulativo, in cui danno atto dell’esito positivo del percorso di cui all’art. 5 del decreto-legge 44/2023 con  conseguente assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica.

Sempre a tale proposito, si rammenta la necessità di registrare gli effetti del periodo di prova a SIDI a partire dal  1 settembre 2024, successivamente alla stipula e perfezionamento del contratto di assunzione a tempo  indeterminato ed alla conferma in ruolo. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSITIVO SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO (5 CFU). 

L’Usr inoltre stabilisce, in ottemperanza al disposto dell’articolo 18, comma 10, del DM  108/2022, che le dichiarazioni di positivo superamento del percorso formativo vengano presentate dai soggetti assunti a tempo determinato ai  Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio entro il 30 giugno 2024.

A parere dell’Ufficio, solo i 5 CFU previsti dal D.M.  108/2022, eventualmente conseguiti a partire dall’anno scolastico 2022/23 in corsi istituiti e seguiti al fine  specifico del percorso previsto per l’assunzione con il contratto a tempo determinato di cui si tratta, finalizzato al  ruolo, sono da considerarsi utili per l’esito positivo del percorso stesso. 

Resta inteso che i 5 CFU devono essere, comunque, conseguiti entro l’anno di formazione e prova, al fine  dell’assunzione a tempo indeterminato e della conferma in ruolo. 

Considerato che il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, ai sensi del comma 9 dell’art. 18 del D.M.  108/2022, i Dirigenti Scolastici dovranno verificare la veridicità di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva prima di dar corso agli ulteriori adempimenti. 

Poiché  è possibile derogare alla tempistica prevista per la valutazione  del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, di cui all’articolo 13 del citato decreto n. 226/22, al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il 31 luglio 2024, entro cui deve svolgersi la prova  disciplinare prevista dall’art. 8 del D.M. 242/2021 e del D.M. 188/2022, si chiede che tutte le operazioni di  competenza dei Comitati di Valutazione debbano concludersi entro e non oltre sabato 8 giugno 2024, al  fine di poter garantire l’espletamento della citata prova disciplinare.

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, i Dirigenti Scolastici  provvederanno ad emettere, in caso di giudizio favorevole o in applicazione dell’articolo 13, comma 5, del D.M. n. 226 del 16 Agosto 2022, provvedimento motivato di superamento del periodo di formazione e prova per il  personale docente di competenza e ad inviare l’elenco dei docenti che hanno ottenuto tale giudizio favorevole  all’Ufficio di Ambito Territoriale competente entro e non oltre il 12 Giugno 2024, ai fini della predisposizione della  prova disciplinare. 

In caso di mancato superamento del periodo di formazione e prova, i Dirigenti Scolastici avranno invece cura di  inviare apposito elenco del personale docente di competenza, indicando le motivazioni del mancato superamento  dello stesso, all’Ufficio di Ambito Territoriale competente entro e non oltre il 12 Giugno 2024, per consentire i  successivi adempimenti da parte di questa Direzione. 

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE  

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, avuta conferma dalle II.SS. del relativo territorio dei nominativi dei  docenti che hanno conseguito un esito favorevole del periodo di formazione e prova, provvederanno all’invio  all’Ufficio III, alla casella drve.ufficio3@istruzione.it, entro e non oltre il 14 giugno 2024, del file xls, che verrà  trasmesso con comunicazione separata, nel quale avranno cura di indicare i nominativi dei docenti tenuti allo  svolgimento della prova disciplinare. 

Sempre entro la data del 14 giugno 2024, gli Uffici di Ambito Territoriale avranno cura di inviare l’elenco dei  docenti che non hanno superato il periodo di formazione e prova, indicandone anche la motivazione, come  riportata dalle II.SS. 

Sulla base dei predetti elenchi degli ammessi alla prova disciplinare, l’Ufficio III redigerà il calendario dei  colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto, oppure, in caso di aggregazione interregionale non a  carico di quest’Ufficio Scolastico Regionale, comunicherà i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova  disciplinare agli UU.SS.RR. competenti. 

Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità. La mancata presentazione nel giorno, ora e  sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade, altresì, dalla procedura, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare, ai sensi dell’art.  8, commi 4 e 5, del D.M. 242/2021 e del D.M. 188/2022. 

Si rimanda alla lettura integrale dei DD.MM. nn. 242/2021, 188/2022 e 226/2022, nonché della nota AOODGPER  n. 65741 del 7 novembre 2023 per ulteriori approfondimenti.  

Si raccomanda l’osservanza dei termini fissati al fine di permettere il regolare svolgimento della prova  disciplinare e dei successivi adempimenti utili all’assunzione a tempo indeterminato del personale in oggetto dal  prossimo anno scolastico. 





LE NOTE DELL’USR PER IL VENETO

 

Anno di prova: le indicazioni dell’USR per il Veneto ultima modifica: 2024-03-30T16:16:41+01:00 da
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